è stato riformulata la corruzione tra privati e introdotta l’istigazione alla corruzione tra privati.
si diceva, dal 14/4/17 sono in vigore le riforme e le novità appena accennate con riflessi pratici immediati nei confronti degli enti e cioè delle persone giuridiche che commettano condotte penalmente rilevanti per interesse o vantaggio.
il d.lgs.38/17, modificando l’art.2635 c.c., introduce il perfezionamento della condotta contestabile col raggiungimento dell’ “accordo corruttivo” senza l’effettivo compimento di un atto indebito o l’accertata omissione di un atto dovuto contestuale alla dazione (o promessa) di una somma di danaro.
non solo. la platea dei responsabili, poi, è stata ampliata ricomprendendo non già solo agli organi apicali (amministratori, direttori generali e sindaci) bensì chi eserciti di fatto funzioni direttive (amministratori di fatto, direttori commerciali, responsabile ufficio vendita o acquisti).
ciò come influisce in termini di 231/01? il d.lgs.38/17 ha introdotto una nuova sensibilità etica non più di rango societario ma declinata sull’ufficio, sul singolo incarico, ruolo; è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto con l’introduzione dell’ “istigazione”; entrambe le ipotesi – ciò è rilevante – prevedendo l’applicabilità delle sanzioni interdittive.
in breve è stato spostato il baricentro della norma – che prima era tesa alla tutela del patrimonio societario – alla tutela dei doveri propri dell’ufficio o incarico che si ricopre, riconoscendo un valore etico non solo all’ente privato o societario bensì all’ufficio/incarico/competenza/ruoli ricoperto dal singolo, dalla persona.
l’unico “modo di uscirne” in caso di contestazione è quello di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato mog (codici etici sociali e dirigenziali, apparati sanzionatori) aggiornati e procedure utili a prevenire reati della specie di quello contestato, ex art.6 d.lgs.231/01.
aggiornate gente, aggiornate.