Il rappresentante per la sicurezza è una figura necessaria, prevista dall’art.47 d.lgs.81/08.
la sua nomina può avvenire per designazione all’interno delle rappresentante sindacali o per elezione diretta da parte dei lavoratori.
la sua figura è centrale tra direzione e lavoratori avendo il ruolo fondamentale di contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi aziendali.
per tale ragione non può essere avocata dal datore di lavoro o da suo collaboratori (non solo a rischio di incorrere in una palese condotta antisindacale) perché finirebbe per perdere l’effettività del punto di vista del lavoratore in materia di sicurezza.
il vertice aziendale, quindi, dovrebbe promuovere l’esercizio di tale diritto. il tutto per lo sviluppo di una seria sensibilità aziendale in materia di sicurezza.
questi temi non possono più essere gestiti con superficialità e devono essere oggetto di un serio esame di coscienza da parte di datori e lavoratori, nella coscienza che spesso, e purtroppo, sono i dipendenti a “fuggire” le misure di sicurezza.
meditate gente, meditate.