Sentenza ASD (commenti)

E’ fondata la pretesa fiscale rivolta ai legali rappresentanti di una ASD che hanno svolto attività negoziale in nome e per conto dell’associazione, ed è corretta la notifica dei relativi atti di accertamento nei confronti degli stessi e non dell’ASD cessata.

Lo ha affermato la CGT di II grado della Puglia, Sez. 26, nella sentenza 13.02.2023 n. 364. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate procedeva ad un controllo per l’annualità 2010 nei confronti di un’ASD, inviando il relativo invito  all’Associazione ed al legale rappresentante. Quest’ultimo (che aveva espletato l’incarico dal 13.09.2011 fino al 30.06.2014, data di cessazione dell’ASD) non aderiva all’invito, non consegnava la documentazione richiesta riguardante l’associazione e non si presentava al contraddittorio. Viceversa, con riferimento al periodo antecedente (dal 10.09.2009 fino al 13.09.2011), il precedente legale rappresentante, al quale era stato spedito il medesimo avviso, rispondeva dichiarando di non avere la documentazione contabile dell’Associazione.

A fronte di queste dichiarazioni, l’Ufficio procedeva con un accertamento induttivo (ex art. 39, cc. 2-3, DPR 600/73 e art. 55 DPR 633/72) nei confronti dell’Associazione (fondando la relativa pretesa sulle informazioni in possesso) e notificava il relativo avviso di accertamento nei confronti di legali rappresentanti quali coobbligati in solido (ex art. 38 c.c.). In sede d’appello, facendo seguito all’iniziale accoglimento del ricorso presentato dai legali rappresentanti, il Collegio giudicante ha riformato la sentenza emessa dalla CGT I grado, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Ufficio. Secondo i giudici, infatti, l’Ufficio aveva operato correttamente, notificando l’accertamento ad entrambi i legali rappresentanti, in quanto costoro avevano operato in nome e per conto dell’associazione nell’’anno 2010 e, pertanto, dovevano ritenersi solidalmente responsabili a norma dell’art. 38 del c.c..

A sostegno di questa conclusione è stato citato l’analogo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, in talune occasioni, in precedenza ha riconosciuto l’estensione della responsabilità solidale e personale dei rappresentanti per i debiti di natura tributaria, compresi gli interessi e le sanzioni pecuniarie (Cass. 20485/2013; 26290/07; 25748/08; 16344/08; 19486/09). Inoltre il Collegio ha ritenuto non accettabile la decisione di primo grado che, al contrario,  si era espressa a favore del contribuente per la presunta illegittimità dell’accertamento stante l’analogia con la disciplina prevista dal DL 6/2003 nell’ipotesi di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (in realtà non applicabile alle ASD) e la cessazione dell’Associazione alla data di notifica dell’avviso di accertamento (ciò in quanto gli accertamenti sono stati correttamente emessi nei confronti dei legali rappresentanti).

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