Investire in una start up innovativa nel 2025 può rivelarsi uno dei migliori affari, non solo per il potenziale di crescita dell’impresa, ma soprattutto per le forti agevolazioni fiscali offerte dalla normativa italiana ed europea aggiornata. Le recenti modifiche legislative, la dottrina e la prassi amministrativa hanno reso il quadro più complesso ma anche più chiaro su molti punti chiave (detrazione, permanenza, decadenza, requisiti, limiti “de minimis”). In questo articolo facciamo il punto completo, integrando le ultime novità.
Normativa di base e fonti principali
- D.L. 179/2012, decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221: disciplina iniziale delle start up innovative (art. 25 e seguenti) e delle agevolazioni fiscali (art. 29).
- Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8): introdusse il regime “de minimis” per gli investimenti in startup e PMI innovative; modalità di attuazione con decreto interministeriale 28 dicembre 2020. (PMI)
- Legge 193/2024 (“Legge per il mercato e la concorrenza 2023”) e Legge 162/2024 (“Legge Centemero”): apportano modifiche importanti ai requisiti delle startup, al periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, al regime fiscale “de minimis” e agli incentivi correlati. (Assolombarda.it)
- Regolamenti UE de minimis: Regolamento (UE) n. 1407/2013 (vecchio), e il più recente Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023. (Ministero dell’Interno)
- Prassi amministrativa e chiarimenti, fra cui la circolare del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e le FAQ collegate, nonché le circolari / guide di Assolombarda. (Assolombarda.it)
Che cosa significa “de minimis” per la detrazione in startup
Regime de minimis
- L’incentivo “de minimis” significa che il beneficio fiscale (la detrazione) è compatibile con le regole europee sugli aiuti di Stato, perché considerato piccolo, non in grado di alterare significativamente la concorrenza. (Ministero dell’Interno)
- Sotto il Reg. UE n. 2831/2023, la startup innovativa destinataria di investimenti agevolati non può ricevere aiuti de minimis per un valore superiore a 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. (Ministero dell’Interno)
Limiti all’investimento agevolabile
- Per le startup innovative, l’investimento agevolabile per ciascun periodo d’imposta è limite a 100.000 euro. (Ministero dell’Interno)
- Per le PMI innovative, in passato il limite era maggiore (300.000 euro), ma sono intervenute modifiche che abrogano l’agevolazione per le PMI innovative nel regime de minimis per gli investitori persone fisiche, nel 2025. (Assolombarda.it)
Aliquota della detrazione
- Prima del 2025 l’aliquota de minimis per startup e PMI innovative per gli investitori persone fisiche era del 50%. (Leasenews)
- Dal 1° gennaio 2025, per gli investimenti in startup innovative, la detrazione sale al 65%. (Assolombarda.it)
Novità sui requisiti e sulla qualifica “startup innovativa”
Le modifiche legislative recenti hanno ridefinito alcuni requisiti e la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Requisiti temporali / di permanenza
- Prima, si poteva mantenere la qualifica di startup innovativa per 5 anni dalla costituzione. (Ministero dell’Interno)
- Con la L. 193/2024 diventa 3 anni il periodo “automatico” di permanenza nella sezione speciale; oltre il terzo anno, per restare iscritti fino al quinto o eventualmente fino al nono, servono requisiti aggiuntivi molto stringenti. (Assolombarda.it)
Requisiti materiali / soggettivi
- Vengono rimodulati alcuni requisiti per la qualifica: assetti societari, limiti produttivi / ricavi, i vincoli di innovazione tecnologica, ricerca, privative industriali, capitale sociale, oggetti sociali dell’impresa. Alcune imprese già iscritte devono adeguarsi ai nuovi requisiti nel regime transitorio. (Borsa&Finanza)
Registro imprese – sezione speciale
- La sezione speciale del Registro delle imprese resta il luogo formale in cui la startup innovativa deve essere iscritta per accedere a tutti i benefici fiscali. (Ministero dell’Interno)
- Le startup già iscritte al 18 dicembre 2024 devono rispettare nuove condizioni, con tempi differenziati per adeguarsi. Chi non le rispetta rischia la cancellazione dalla sezione speciale e la perdita dello status, con conseguenze sul regime fiscale. (Borsa&Finanza)
Detrazione IRPEF “de minimis” per persone fisiche: funzionamento dettagliato
Requisiti dell’investitore
- Persona fisica residente in Italia.
- Investimento in aumento di capitale sociale della startup innovativa iscritta nella sezione speciale. Può essere un investimento iniziale oppure successivo all’avvio. (PMI)
- Non deve essere un fornitore di servizi, direttamente o tramite controllate, con fatturato che superi una certa soglia rispetto all’investimento (vincolo del 25%) per evitare conflitti di interesse. (PMI)
Durata minima dell’investimento
- L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni per avere diritto al beneficio. Se c’è cessione anticipata, decadenza. (PMI)
Modalità di domanda
- Prima dell’investimento, il legale rappresentante della startup deve presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up (e PMI) innovative”. (Ministero dell’Interno)
- Serve fornire documenti, fra cui indirizzo PEC, dati dell’investitore, dati della startup, attestazioni varie. Ogni dettaglio è richiesto. (PMI)
Nuove restrizioni e limiti introdotti con le leggi recenti
Le leggi 162/2024 e 193/2024 hanno introdotto restrizioni che non vanno sottovalutate.
- Abrogazione per le PMI innovative: la detrazione “de minimis” è abrogata nel 2025 per investimenti in PMI innovative da parte di persone fisiche; rimane invece per le startup innovative. (Assolombarda.it)
- Accorciamento del periodo “automatico” di permanenza nella sezione speciale del Registro imprese, come detto sopra. (Assolombarda.it)
- Limiti sugli aiuti de minimis: la startup innovativa destinataria non può ricevere aiuti de minimis per più di 300.000 euro in 3 esercizi finanziari; questo pone un vincolo cumulativo con altri aiuti pubblici de minimis che possa aver ricevuto. (Ministero dell’Interno)
Come si concilia tutto con il diritto del socio in una società di persone che investe “indirettamente”
Richiamando quanto discusso precedentemente, ma ora alla luce delle nuove regole:
- Se la società di persone (es. S.s.) effettua l’investimento nella startup innovativa, la detrazione in regime de minimis spetta ai soci per trasparenza, proporzionale alle quote di utili detenuti al momento dell’investimento. Anche con le nuove regole, questo principio non è stato modificato dalle leggi 162/2024 o 193/2024.
- Modifiche delle quote dopo la data dell’investimento non comportano una ridistribuzione del diritto alla detrazione: i soci originari mantengono la spettanza.
- Tuttavia, occorre verificare che il socio originario non violi altre condizioni introdotte dalle nuove norme — ad esempio conflitti di interesse, soglie “fornitore di servizi”, ecc. Qualora tali vincoli vengano meno, potrebbero esserci impatti sull’idoneità dell’investimento, ma non per il cambio quote in sé.
Cause di decadenza aggiornate
Oltre alle cause già note, con le modifiche recenti, alcune decadenze o condizioni critiche vanno riviste con più cura.
Ecco una tabella aggiornata:
| Causa di decadenza / perdita del beneficio | Descrizione dettagliata |
| 1. Cessione anticipata della partecipazione (entro 3 anni) | Se l’investitore (persona fisica o socio di società di persone) cede la partecipazione nella startup prima del termine minimo di tre anni, decade il diritto alla detrazione in “de minimis”. Il beneficio fiscale deve essere restituito (cioè la detrazione già fruita). |
| 2. Rimborso dell’investimento | Se la startup restituisce il capitale investito, anche parzialmente, entro 3 anni (es. tramite riduzione di capitale o distribuzione di riserve assimilate) –> decadenza. |
| 3. Perdita dello status di startup innovativa entro 3 anni | Se la startup cessa di soddisfare i requisiti necessari per qualificarsi come “startup innovativa” (art. 25 D.L. 179/2012, modificato dalle leggi successive) entro 3 anni dall’investimento, il beneficio decade. |
| 4. Trasferimento dell’impresa fuori dal territorio nazionale (sede/residenza fiscale) entro 3 anni | Perdita del requisito territoriale previsto dalla normativa – comporta perdita del beneficio. |
| 5. Violazione dei nuovi requisiti introdotti dalle leggi 162/2024 e 193/2024 | Esempi: permanenza minima nella sezione speciale, requisiti di innovazione, limiti produttivi, i conflitti di interesse (fornitore di servizi), che possono far decadere l’agevolazione se non rispettati. |
| 6. Violazione del limite di aiuti “de minimis” cumulativi | Se la startup ha già ricevuto altri aiuti de minimis e complessivamente supera 300.000 € su tre esercizi – allora un nuovo aiuto non può essere concesso, o può essere in parte escluso. |
Esempi numerici integrati con i nuovi limiti
Per rendere chiaro l’impatto delle novità, eccovi alcuni esempi:
Esempio A: Società semplice con cambio di quote
- Data investimento: società semplice (S.s.), soci A (60%) e B (40%) al momento dell’investimento. A investe tramite la S.s. in startup innovativa 100.000 €, detrazione spettante 65.000 €.
- A e B maturano diritto rispettivamente a: A → 39.000 €, B → 26.000 €.
- Due anni dopo, B cede la sua quota del 40% a un socio C; oppure A riduce la propria quota. Il diritto alla detrazione rimane così come maturato per A e B — C non acquisisce niente. Le modifiche non retroagiscono.
- Se la startup perde lo status entro il terzo anno, l’intera detrazione cade per tutti i soggetti, anche se le quote non sono cambiate.
Esempio B: Limite de minimis
- Persona fisica investe 120.000 € in una startup innovativa. Solo i primi 100.000 € sono agevolabili nella detrazione “de minimis”; la parte eccedente potrebbe non ricevere detrazione al 65% in regime de minimis (ove non prevista altra detrazione ordinaria).
- Se la startup ha già ricevuto aiuti de minimis per 270.000 € nei due esercizi precedenti, i 30.000 € restanti sono il massimo che può ricevere come nuovo aiuto. Se l’aiuto previsto eccede la soglia, la parte oltre è esclusa dall’agevolazione.
Dottrina e interpretazione
La dottrina specializzata – oltre ad evidenziare le opportunità – richiama l’importanza della certezza e della stabilità normativa per attrarre investitori esteri e nazionali. Alcuni punti che emergono dagli studi sono:
- Importanza del nuovo regime transitorio: molte startup già iscritte alla sezione speciale al 18 dicembre 2024 si trovano nella condizione di dover dimostrare il possesso dei nuovi requisiti per restare iscritte oltre il nuovo termine di permanenza (3 anni). Dottrina ripete che questo è un punto critico: la mancanza di adeguamento può portare a perdere la qualifica. (Borsa&Finanza)
- Critica per la frammentazione normativa: le leggi 162/2024 e 193/2024 sono state approvate con breve intervallo temporale, creando sovrapposizioni normative e incertezze interpretative, specialmente per quanto riguarda la compatibilità tra disposizioni vecchie e nuove e la concreta applicazione dei nuovi criteri. (Euroconference News)
- Rischio per gli investitori: il vincolo dei 3 anni, l’obbligo di rispetto dei requisiti anche successivamente, il limite de minimis cumulativo, possono rendere l’investimento rischioso se non valutati bene. Dottrina consiglia di predisporre una due diligence fiscale e legale anche della startup target per verificare status, iscrizione, dati di bilancio, accordi societari, governance, possibile conflitto di interessi.
Integrazione con quanto scritto precedentemente
Riprendendo i punti che avevamo già trattato (durata triennale di recupero, quadro RP, cambio quote, cause di decadenza), e integrandoli con le novità:
- Il triennio di recupero della detrazione per persona fisica rimane valido. La detrazione non fruita per incapienza può essere spalmata su tre anni (anno dell’investimento + 2 successivi). Non è sostituito o modificato dalle leggi recenti.
- La detrazione si continua a indicare nel quadro RP del Modello Redditi PF.
- Il cambio delle quote nella società di persone non influisce sul diritto già maturato dai soci originari.
- Le cause di decadenza includono ora anche elementi introdotti dalla normativa recente (e.g. il rispetto dei nuovi requisiti di permanenza, il rispetto dei limiti de minimis, conflitti di interesse), oltre a quelli già analizzati (cessione anticipata, perdita dello status, rimborso, ecc.).
Valutazioni conclusive
Perché “startup innovativa” è uno dei migliori investimenti 2025
- Aliquota favorevole al 65% per investitori persone fisiche, che rende il costo reale dell’investimento molto più basso se questo è ben pianificato.
- Limite relativamente elevato (100.000 € per startup) che permette investimenti significativi senza superare la soglia agevolabile.
- Incentivi ulteriori come l’esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, quando previste. (Assolombarda.it)
- Possibilità di investimento diretto o indiretto (società di persone, OICR) che amplia la platea e le strutture con cui fare l’investimento.
Rischi da gestire
- Cambi normativi, come quelli introdotti da 2024, possono comportare obblighi nuovi o perdita della qualifica se non rispettati.
- Vincolo minimo di mantenimento (3 anni), che richiede una visione a medio termine dell’investimento.
- Controllo sul rispetto dei limiti de minimis: sia dell’investitore che della start up target.
- Verifiche sulla startup target: status, iscrizione, requisiti, governance.



