Può una società terza finanziare una società? Attenzione ai rischi (anche fiscali e bancari)

Nella gestione quotidiana delle imprese, capita spesso che una società — anche non direttamente partecipata — decida di finanziare un’altra società. È una pratica diffusa, ma non sempre lineare dal punto di vista legale e fiscale: bisogna fare attenzione alle norme bancarie, alle disposizioni fiscali e alle interpretazioni della giurisprudenza.

Molte imprese, specie nei gruppi societari o a controllo familiare, si trovano a gestire la liquidità interna tramite finanziamenti intersocietari. Capita quindi che una società immobiliare, una holding o un veicolo societario del socio dominante finanzi un’altra società, anche se formalmente non detiene partecipazioni dirette. Questa operazione sembra semplice, ma tocca diverse aree: diritto bancario, fiscale e societario.

Perché le società si finanziano a vicenda?

Le motivazioni possono essere molteplici:

  • Efficienza finanziaria: una società con liquidità in eccesso la utilizza per sostenere le altre, evitando costi bancari o aumenti di capitale.
  • Flessibilità gestionale: anziché passare dal socio (con procedure più complesse), si usa una società terza legata al gruppo.
  • Ottimizzazione del gruppo: spesso si usano società diverse per distribuire risorse secondo le esigenze operative.
  • Motivi fiscali: i finanziamenti possono consentire la deduzione degli interessi passivi e ottimizzare la fiscalità complessiva.

In tutti questi casi, è importante capire come gestire l’operazione correttamente.

Cosa dice la legge: il TUB

  • Art. 11 TUB vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti non autorizzati.
  • Art. 106 TUB vieta l’esercizio professionale dell’attività di finanziamento senza iscrizione all’albo degli intermediari finanziari.

Non esiste un divieto assoluto per una società di erogare un finanziamento a un’altra società, ma è necessario rispettare questi due paletti:

  • usare fondi propri (no raccolta di risparmio);
  • evitare di trasformare l’attività in professionale.

Secondo la Cassazione Penale (Sent. 12 dicembre 2012, n. 47633), l’abusiva attività finanziaria si verifica quando i finanziamenti sono erogati in modo sistematico e professionale a più soggetti.

Banca d’Italia (Circolare 229/1999) precisa che i finanziamenti occasionali tra società di gruppo non costituiscono attività finanziaria vietata.
Attenzione però: se la società terza presta denaro a soggetti esterni al gruppo o lo fa con regolarità, scatta il rischio di violare l’art. 106 TUB.

Le implicazioni fiscali

Dal punto di vista fiscale, sono rilevanti:

  • Art. 96 TUIR: limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Se la società finanziatrice è legata al socio dominante, si rischia la “capitalizzazione sottile”.
  • Art. 110, comma 7 TUIR: disciplina del transfer pricing. Gli interessi devono rispettare il principio di libera concorrenza (arm’s length).

Anche se la società finanziatrice non è formalmente socia, può essere considerata “correlata” se appartiene allo stesso gruppo o è controllata dal medesimo soggetto economico. La dottrina (Marongiu, “La disciplina delle operazioni infragruppo”) evidenzia che anche in mancanza di partecipazione diretta, vincoli economici e strategici possono configurare correlazioni ai fini fiscali e bancari.
Banca d’Italia chiarisce che la raccolta del risparmio è vietata se rivolta al pubblico indistinto; è consentita se si limita a soggetti legati da rapporti particolari.

Suggerimento: documenta sempre la provenienza dei fondi e la natura occasionale del finanziamento.

Casi pratici di finanziamento infragruppo sono:

Holding e Operativa: la holding presta denaro a una società operativa indirettamente partecipata. Se usa fondi propri e non svolge attività professionale, l’operazione è lecita.
Immobiliare e Commerciale: la società immobiliare del socio dominante finanzia la commerciale. Se l’operazione è isolata e documentata, è lecita.
Veicolo finanziario: la società del socio presta a più società (anche non legate). Qui scatta l’obbligo di iscrizione ex art. 106 TUB.

Consigli operativi per finanziare un’altra società

  • Redigi un contratto scritto con tasso di interesse di mercato e scadenze definite.
  • Dimostra che i fondi derivano da risorse proprie (capitale sociale, riserve).
  • Documenta la natura occasionale del finanziamento.
  • Consulta il fiscalista per i rischi di thin capitalization e transfer pricing.
  • Evita di finanziare con sistematicità per non sconfinare nell’attività bancaria.

In conclusione, una società terza può finanziare un’altra società anche se non è socia diretta, ma è fondamentale rispettare le norme bancarie e fiscali per evitare violazioni. Documentare bene l’operazione e dimostrare la provenienza dei fondi sono le chiavi per un finanziamento legittimo.

Related Posts

Controllo di gestione: perché “vediamo come va” non è una strategia

Molte imprese arrivano a fine anno con una certezza: hanno lavorato tanto. Il problema è capire se hanno lavorato bene. Fatturato, nuovi clienti, commesse aperte, preventivi accettati e agenda piena possono dare una sensazione positiva. Ma la gestione aziendale non si governa con le sensazioni. Serve sapere quanto resta davvero,...

Ultimo trimestre dell’anno: cosa deve controllare un’impresa prima che sia troppo tardi

L’ultimo trimestre dell’anno è quel momento in cui capire se l’impresa sta arrivando a fine anno con numeri, scelte e priorità sotto controllo. Da settembre in poi il tempo per intervenire si riduce rapidamente. Le decisioni rinviate nei mesi precedenti tornano a pesare insieme: costi, marginalità, incassi, debiti, investimenti, contratti,...

Autore

Calendario Corsi Live

Nessun evento trovato!

Archivio