Il magazzino non è un garage: sopra certe soglie diventa una prova fiscale.
C’è un equivoco molto diffuso: l’imprenditore pensa che la contabilità di magazzino sia obbligatoria appena ha merce sugli scaffali.No.
Avere merci in magazzino non basta. Puoi avere capannoni pieni di materiale e non essere obbligato alle scritture ausiliarie di magazzino. Oppure puoi superare i ricavi ma avere rimanenze basse e, anche lì, niente obbligo.
Il problema nasce quando l’azienda cresce e nessuno si accorge che, per due esercizi consecutivi, ha superato entrambe le soglie fiscali: ricavi e rimanenze.
A quel punto la contabilità di magazzino non è più “una buona pratica gestionale”. Diventa un obbligo fiscale vero.
E quando arriva il controllo, il discorso non è:
“Ma noi il magazzino lo sappiamo a memoria.”
Traduzione da Studio: la memoria del capo magazziniere non è una scrittura contabile.
Le scritture ausiliarie di magazzino sono richiamate dall’art. 14 del D.P.R. 600/1973: devono essere tenute in forma sistematica e secondo ordinata contabilità, per seguire le variazioni tra le consistenze degli inventari annuali. Non è il solito Excel aggiornato quando il responsabile acquisti torna dalle ferie. (Brocardi)
Indice
- Il magazzino non è un garage: sopra certe soglie diventa una prova fiscale.
- Quando parte l’obbligo: il meccanismo dei due anni più uno
- Se nel 2026 scendi sotto soglia: sei salvo?
- Quando si esce dall’obbligo
- Il punto sporco: almeno un anno te lo devi fare
- Le operazioni intercompany entrano nel test?
- Perché il consolidato non ti salva
- Cosa va registrato davvero
- Cosa puoi escludere dalle scritture
- Esempi numerici
- Errori pratici da evitare
- Domande sporche da imprenditore
- Fonti normative
- Checklist finale
- Fonti normative e riferimenti
Quando la contabilità di magazzino diventa obbligatoria
La regola brutale è questa: le scritture ausiliarie di magazzino diventano obbligatorie quando l’impresa supera, per due esercizi consecutivi, entrambi questi limiti:
| Parametro | Soglia attuale |
| Ricavi | oltre € 5.164.000 |
| Rimanenze finali | oltre € 1.100.000 |
Le soglie attuali risultano dall’art. 1 del D.P.R. 695/1996, nel testo aggiornato: ricavi superiori a 5,164 milioni di euro e rimanenze superiori a 1,1 milioni di euro. Per i soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, i ricavi vanno ragguagliati ad anno. (Normattiva)
Regola secca
Devono esserci entrambe le condizioni:
- ricavi sopra € 5.164.000;
- rimanenze finali sopra € 1.100.000;
- per due esercizi consecutivi.
Se manca anche solo una delle due soglie, l’obbligo non matura.
| Situazione | Obbligo? | Perché |
| Ricavi € 6.000.000, rimanenze € 700.000 | No | manca la soglia rimanenze |
| Ricavi € 4.800.000, rimanenze € 1.400.000 | No | manca la soglia ricavi |
| Ricavi € 5.500.000, rimanenze € 1.250.000 per un solo anno | No immediato | manca il secondo anno consecutivo |
| Ricavi € 5.500.000, rimanenze € 1.250.000 per due anni consecutivi | Sì, con decorrenza differita | scatta il meccanismo del D.P.R. 695/1996 |
Commento cinico a latere
Qui l’errore costa caro perché nessuno guarda le due soglie insieme.
Il commerciale guarda i ricavi.
Il contabile guarda il bilancio.
Il magazziniere guarda le giacenze.
L’amministratore guarda il conto corrente.
E nessuno mette insieme il film.
Invece il Fisco ragiona così: “Fammi vedere se per due anni consecutivi hai superato ricavi e rimanenze. Se sì, caro mio, dal momento giusto dovevi avere le scritture”.
Quando parte l’obbligo: il meccanismo dei due anni più uno
La contabilità di magazzino non parte nell’anno del primo superamento.
E nemmeno, attenzione, nell’anno del secondo superamento.
Parte dopo.
L’art. 1 del D.P.R. 695/1996 prevede che le scritture ausiliarie siano tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, ricavi e rimanenze superano le soglie. (Normattiva)
Esempio con esercizio coincidente con l’anno solare
| Anno | Ricavi > € 5.164.000 | Rimanenze > € 1.100.000 | Effetto |
| 2024 | Sì | Sì | primo superamento |
| 2025 | Sì | Sì | secondo superamento consecutivo |
| 2026 | — | — | anno cuscinetto operativo |
| 2027 | — | — | obbligo scritture ausiliarie di magazzino |
Tradotto brutalmente
Il 2026 non è “anno libero”. È l’anno in cui devi smettere di gestire il magazzino come una cantina.
Perché dal 2027 non ti basta dire che “il gestionale qualcosa registra”. Devi avere un sistema capace di ricostruire entrate, uscite e consistenze, con logica ordinata e coerente con gli inventari.
Visto in Studio
Società commerciale in crescita.
| Voce | 2024 | 2025 |
| Ricavi | € 5.280.000 | € 5.610.000 |
| Rimanenze finali | € 1.180.000 | € 1.340.000 |
| Supera entrambe le soglie? | Sì | Sì |
Effetto pratico:
| Anno | Cosa succede |
| 2026 | deve preparare sistema, codifiche, procedure e controlli |
| 2027 | deve tenere obbligatoriamente le scritture ausiliarie di magazzino |
Se arrivi a gennaio 2027 con articoli duplicati, causali inventate, giacenze aggiustate a fine anno e valorizzazioni ricostruite “a sentimento”, il problema non è informatico. È fiscale.
Se nel 2026 scendi sotto soglia: sei salvo?
No. Questa è la trappola più antipatica. Mettiamo il caso classico:
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2024 | sopra soglia | sopra soglia | primo superamento |
| 2025 | sopra soglia | sopra soglia | secondo superamento |
| 2026 | sotto almeno una soglia | — | primo anno sotto soglia |
| 2027 | sotto almeno una soglia | — | secondo anno sotto soglia, ma l’obbligo parte |
| 2028 | — | — | uscita dall’obbligo |
La domanda dell’imprenditore è sempre la stessa:
“Ma se nel 2026 scendo sotto soglia, perché devo organizzare la contabilità di magazzino nel 2027?”
Perché la norma ha due binari distinti:
- entrata nell’obbligo, dopo due anni consecutivi sopra soglia;
- uscita dall’obbligo, dopo due anni consecutivi sotto soglia, con effetto dal periodo successivo.
L’obbligo di entrata è già maturato con il doppio superamento 2024-2025. Il 2026 può diventare il primo anno sotto soglia, ma non cancella magicamente quello che è già maturato.
Frase da incidere sul muro
Una volta fatto il doppio superamento, la discesa sotto soglia nell’anno cuscinetto non sterilizza automaticamente l’obbligo.
Traduzione da bar: se hai acceso la miccia nel 2024-2025, non basta bagnarla nel 2026.
Quando si esce dall’obbligo
L’uscita dall’obbligo non è immediata.
L’art. 1 del D.P.R. 695/1996 stabilisce che l’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore al limite. (Normattiva)
Qui c’è un dettaglio importante: per uscire non serve che scendano sotto soglia sia i ricavi sia le rimanenze.
La norma usa “ricavi o rimanenze”.
Quindi, in pratica, basta che per due anni consecutivi almeno uno dei due parametri sia sotto il proprio limite.
Esempio 1 — Scendono le rimanenze, ma i ricavi restano alti
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2027 | € 6.000.000 | € 900.000 | primo anno sotto per rimanenze |
| 2028 | € 6.200.000 | € 950.000 | secondo anno sotto per rimanenze |
| 2029 | — | — | uscita dall’obbligo |
Anche se i ricavi restano sopra 5,164 milioni, la seconda annualità consecutiva con rimanenze sotto soglia consente l’uscita dal periodo successivo.
Esempio 2 — Scendono i ricavi, ma le rimanenze restano alte
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2027 | € 4.900.000 | € 1.300.000 | primo anno sotto per ricavi |
| 2028 | € 4.700.000 | € 1.250.000 | secondo anno sotto per ricavi |
| 2029 | — | — | uscita dall’obbligo |
Anche qui: uno dei due parametri scende sotto la propria soglia per due esercizi consecutivi. Dal periodo successivo, l’obbligo cessa.
Esempio 3 — Scendi un anno, poi risali
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2027 | € 4.900.000 | € 1.300.000 | primo anno sotto per ricavi |
| 2028 | € 5.400.000 | € 1.250.000 | torna sopra entrambe le soglie |
| 2029 | — | — | obbligo non cessato |
Qui non esci.
Perché la sequenza dei due anni consecutivi sotto soglia si è interrotta.
Commento cinico a latere
Il Fisco ragiona a sequenze.
Due anni sopra per entrare.
Due anni sotto per uscire.
Non ragiona con il “quest’anno è andata male, quindi lasciatemi stare”.
Il punto sporco: almeno un anno te lo devi fare
Ecco la situazione che va spiegata bene nell’articolo, perché è quella che fa più arrabbiare l’imprenditore.
Se hai:
| Anno | Situazione |
| 2024 | sopra ricavi e sopra rimanenze |
| 2025 | sopra ricavi e sopra rimanenze |
| 2026 | sotto almeno una soglia |
| 2027 | sotto almeno una soglia |
allora il 2027 è contemporaneamente:
- l’anno in cui parte l’obbligo, perché il doppio superamento 2024-2025 ha fatto maturare la decorrenza;
- il secondo anno sotto soglia, che ti consente di uscire dal 2028.
Risultato: almeno un anno di contabilità di magazzino te lo devi fare.
Tabella definitiva
| Anno | Ricavi/rimanenze | Effetto operativo |
| 2024 | entrambe sopra soglia | primo superamento |
| 2025 | entrambe sopra soglia | secondo superamento consecutivo |
| 2026 | almeno una sotto soglia | primo anno sotto |
| 2027 | almeno una sotto soglia | obbligo attivo + secondo anno sotto |
| 2028 | — | uscita dall’obbligo |
La fregatura è questa: una volta maturato il doppio superamento, l’obbligo non evapora solo perché l’anno dopo scendi sotto soglia. Se il 2026 è il primo anno sotto e il 2027 il secondo, il 2027 te lo fai comunque con le scritture di magazzino. L’uscita arriva dal 2028.
Quindi sì: nella sequenza classica, almeno un anno di contabilità di magazzino lo paghi, lo organizzi e lo tieni.
Visto in Studio
Società Beta S.r.l.
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Commento |
| 2024 | € 5.700.000 | € 1.280.000 | sopra |
| 2025 | € 5.900.000 | € 1.410.000 | sopra |
| 2026 | € 4.950.000 | € 1.350.000 | sotto per ricavi |
| 2027 | € 4.800.000 | € 1.290.000 | sotto per ricavi |
L’imprenditore dice:
“Ma nel 2026 e 2027 sono sotto ricavi. Perché devo tenere il magazzino nel 2027?”
Perché il 2027 è il secondo periodo d’imposta successivo al secondo superamento consecutivo del 2025.
E l’uscita opera solo dal 2028.
Morale: Beta deve tenere le scritture nel 2027.
Brutto? Sì.
Ma molto meno brutto che scoprirlo durante una verifica.
Le operazioni intercompany entrano nel test?
Sì, normalmente entrano.
Il test va fatto sulla singola società, non sul gruppo guardato come massa unica.
Se Alfa vende merci alla consociata Beta, quei corrispettivi sono ricavi di Alfa se rientrano nell’art. 85 TUIR. L’art. 85 considera ricavi, tra l’altro, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. (Brocardi)
Regola secca
| Posta intercompany | Entra nel test magazzino? | Nota pratica |
| Vendita merci/prodotti a società del gruppo | Sì | è ricavo del venditore |
| Acquisto merci da società del gruppo | Non come ricavo | ma incide sulle rimanenze dell’acquirente |
| Rimanenze acquistate da consociata | Sì | contano nella società che le ha in pancia |
| Riaddebiti costi puri | Dipende | va vista la natura del riaddebito |
| Management fee, royalties, servizi infragruppo | Di norma sì nei ricavi se art. 85 | possono far superare la soglia ricavi anche se non muovono merci |
| Finanziamenti infragruppo | No | sono poste finanziarie, non ricavi né rimanenze |
| Crediti/debiti intercompany | No | sono poste |
Il punto pratico
Non devi chiederti: “È verso una società del gruppo?”
Devi chiederti: “Per questa singola società, è un ricavo fiscalmente rilevante? E le rimanenze sono sue?”
Se la risposta è sì, la posta entra nel ragionamento.
Perché il consolidato non ti salva
Nel bilancio consolidato i rapporti infragruppo vengono eliminati.
L’art. 31 del D.Lgs. 127/1991 prevede, tra l’altro, l’eliminazione di crediti e debiti tra imprese incluse nel consolidamento, nonché dei proventi e oneri relativi a operazioni effettuate tra le medesime imprese. (Ragioneria)
Ma questa è logica da bilancio consolidato.
Per l’obbligo fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, il test si fa sulla singola società contribuente.
Errore classico
“Tanto sono vendite alla controllata, nel consolidato si eliminano.”
Bello.
Peccato che per la soglia magazzino della singola società il Fisco guarda Alfa, non il gruppo Alfa più Beta sterilizzato.
Esempio cattivo
Alfa produce e vende:
| Voce Alfa | Importo |
| Vendite a clienti terzi | € 3.800.000 |
| Vendite intercompany a Beta | € 1.700.000 |
| Ricavi totali Alfa | € 5.500.000 |
| Rimanenze finali Alfa | € 1.250.000 |
Alfa supera entrambe le soglie.
Non può dire:
“Tolgo le vendite a Beta perché nel consolidato si eliminano.”
No.
Nel bilancio consolidato si eliminano.
Nel test fiscale della singola Alfa, se sono vere vendite, restano ricavi di Alfa.
Attenzione al transfer pricing
Le intercompany non vanno ignorate, ma devono essere vere e valorizzate correttamente.
Se vendo alla consociata con margini anomali, prezzi drogati o fatturazioni “di comodo” per spostare risultato, il problema non è solo la contabilità di magazzino.
Diventa tema di corretta rappresentazione, inerenza, transfer pricing e accertamento.
Traduzione da Studio: non usare la consociata come lavatrice dei numeri.
Cosa va registrato davvero
Le scritture ausiliarie di magazzino non sono un file con scritto:
Articolo X: circa 300 pezzi.
L’art. 14 del D.P.R. 600/1973 richiede scritture tenute in forma sistematica e secondo ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. La norma riguarda merci, semilavorati, prodotti finiti, materie prime e altri beni destinati alla produzione o allo scambio. (Brocardi)
In concreto, devono essere seguiti i movimenti di carico e scarico.
Cosa devi poter ricostruire
| Area | Cosa serve |
| Carichi | acquisti, produzioni interne, resi da clienti, rettifiche inventariali |
| Scarichi | vendite, consumi produttivi, resi a fornitori, scarti, cali |
| Quantità | unità, kg, metri, litri o altra unità coerente |
| Classificazione | codici articolo, famiglie, categorie inventariali |
| Collegamento documentale | DDT, fatture, distinte base, ordini di produzione |
| Inventario | raccordo tra giacenze contabili e fisiche |
| Valorizzazione | coerenza con criteri contabili e fiscali adottati |
Commento cinico a latere
La contabilità di magazzino non serve a fare bella figura con il gestionale.
Serve a dimostrare che le rimanenze non sono state inventate a fine anno per aggiustare l’utile.
Perché il magazzino è una leva pericolosa: sposti una valutazione e ti cambia il reddito.
Sovrastimi le rimanenze? Alzi l’utile.
Sottostimi le rimanenze? Abbassi l’utile.
Non sai spiegare i movimenti? Inviti il Fisco a fare domande cattive.
Cosa puoi escludere dalle scritture
La norma prevede anche una semplificazione: dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi i movimenti relativi a singoli beni o categorie inventariali il cui costo complessivo, nel periodo d’imposta precedente, non eccede il 20% del costo sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni rilevanti. I beni o le categorie esclusi devono però essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. (Brocardi)
Tradotto
Non devi necessariamente tracciare ogni vite come se fosse un lingotto d’oro. Ma non puoi nemmeno escludere a piacere le categorie scomode.
| Bene/categoria | Esclusione possibile? | Nota |
| minuteria marginale | possibile | se davvero trascurabile |
| imballaggi minori | possibile | da verificare sul peso percentuale |
| materia prima principale | no, di norma | troppo rilevante |
| prodotto finito core | no | è il cuore del magazzino |
| categoria con valore elevato | no | non è trascurabile |
Visto in Studio
Azienda metalmeccanica.
Tiene perfettamente a magazzino acciaio, semilavorati e prodotti finiti, ma non traccia analiticamente alcuni materiali di consumo marginali.
Questo può avere senso.
Diverso è il caso dell’azienda che dice: “Non traccio il rame perché è complicato.” No.
Se il rame pesa sul costo industriale, non è complicato: è importante.
Esempi numerici
Caso A — Superi solo i ricavi
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2024 | € 5.600.000 | € 800.000 | no obbligo |
| 2025 | € 5.900.000 | € 950.000 | no obbligo |
Hai ricavi sopra soglia per due anni, ma rimanenze sotto.
Risultato: non maturi l’obbligo.
Caso B — Superi solo le rimanenze
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2024 | € 4.700.000 | € 1.250.000 | no obbligo |
| 2025 | € 4.900.000 | € 1.380.000 | no obbligo |
Hai rimanenze sopra soglia per due anni, ma ricavi sotto.
Risultato: non maturi l’obbligo.
Caso C — Due anni sopra, poi scendi
| Anno | Ricavi | Rimanenze | Effetto |
| 2024 | € 5.400.000 | € 1.200.000 | primo superamento |
| 2025 | € 5.700.000 | € 1.300.000 | secondo superamento |
| 2026 | € 4.900.000 | € 1.250.000 | primo anno sotto per ricavi |
| 2027 | € 4.800.000 | € 1.150.000 | obbligo attivo + secondo anno sotto per ricavi |
| 2028 | — | — | uscita |
Qui c’è la fregatura.
Il 2027 è obbligatorio.
Anche se sei sotto ricavi nel 2026 e nel 2027.
Caso D — Intercompany che fa superare la soglia
| Voce | Importo |
| Vendite a terzi | € 4.200.000 |
| Vendite a consociata | € 1.100.000 |
| Ricavi totali | € 5.300.000 |
| Rimanenze | € 1.180.000 |
Se le vendite alla consociata sono vere cessioni rilevanti ai sensi dell’art. 85 TUIR, entrano nei ricavi. (Brocardi)
Quindi la società supera entrambe le soglie.
Non si guarda il consolidato depurato. Si guarda il soggetto d’imposta
Caso E — Riaddebiti e finanza infragruppo
| Voce | Importo | Entra? |
| Vendite merci a consociata | € 900.000 | sì |
| Finanziamento soci infragruppo | € 1.500.000 | no |
| Credito verso controllata | € 700.000 | no |
| Riaddebito puro costo assicurativo | € 80.000 | dipende |
Qui serve guardare la natura della posta. Non tutto ciò che è intercompany è ricavo.
Non tutto ciò che passa tra società del gruppo è magazzino.
Errori pratici da evitare
Errore 1 — Guardare solo il fatturato
Il superamento dei ricavi da solo non basta.
Serve anche il superamento delle rimanenze.
Errore 2 — Guardare solo il magazzino fisico
Avere tante merci non basta.
Serve anche la soglia ricavi.
Errore 3 — Dimenticare l’anno cuscinetto
L’anno tra il secondo superamento e la decorrenza dell’obbligo serve per organizzarsi.
Non per dormire.
Errore 4 — Pensare che il 2026 sotto soglia cancelli tutto
No.
Se il doppio superamento è 2024-2025, l’obbligo parte nel 2027.
Se 2026 e 2027 sono sotto, esci dal 2028.
Il 2027, però, lo fai.
Errore 5 — Eliminare le intercompany come nel consolidato
Errore pericoloso.
Il consolidato ha regole sue. Nel consolidato si eliminano crediti, debiti, proventi e oneri infragruppo. Ma il test fiscale della contabilità di magazzino si fa sulla singola società. (Ragioneria)
Errore 6 — Confondere gestionale e contabilità fiscale
Il fatto che il gestionale abbia un modulo magazzino non significa automaticamente che le scritture siano fiscalmente adeguate.
Bisogna verificare:
- codifiche;
- causali;
- movimenti;
- raccordo inventariale;
- criteri di valorizzazione;
- storicità dei dati;
- coerenza con bilancio e dichiarazione.
Errore 7 — Fare l’inventario “a fine anno” e basta
L’inventario finale è una fotografia.
Le scritture di magazzino devono spiegare il film. Se hai solo la fotografia, ma non sai spiegare entrate, uscite, scarti, cali, resi e rettifiche, il sistema è debole.
Domande sporche da imprenditore
1. Se ho merci in magazzino, sono sempre obbligato alla contabilità di magazzino?
No. L’obbligo scatta solo sopra certe dimensioni: ricavi oltre € 5.164.000 e rimanenze oltre € 1.100.000 per due esercizi consecutivi. (Normattiva)
2. Se supero solo i ricavi, devo tenere le scritture?
No. Devono essere superate entrambe le soglie.
3. Se supero solo le rimanenze?
No. Anche qui manca l’altro parametro.
4. Se supero entrambe le soglie nel 2024 e 2025, da quando parte l’obbligo?
Dal 2027, se l’esercizio coincide con l’anno solare.
5. Se nel 2026 scendo sotto soglia, evito l’obbligo del 2027?
No. Il 2026 può essere il primo anno sotto soglia, ma non cancella il doppio superamento 2024-2025.
6. Quindi almeno un anno me lo devo fare?
Sì, nella sequenza classica 2024-2025 sopra e 2026-2027 sotto, il 2027 è comunque obbligatorio. L’uscita arriva dal 2028.
7. Per uscire devono scendere sia ricavi sia rimanenze?
No. La norma parla di ricavi o rimanenze sotto soglia per due anni consecutivi. Basta quindi che almeno uno dei due parametri resti sotto il proprio limite per due esercizi consecutivi. (Normattiva)
8. Le vendite alla controllata contano nei ricavi?
Sì, se sono vere cessioni di beni o prestazioni rilevanti come ricavi ai sensi dell’art. 85 TUIR. (Brocardi)
9. Posso usare il dato consolidato depurato dalle intercompany?
No. Il test va fatto sulla singola società. Il consolidato elimina rapporti infragruppo per rappresentare il gruppo, ma non sostituisce il dato fiscale del singolo contribuente.
10. I finanziamenti infragruppo contano?
No, di norma. Sono poste finanziarie, non ricavi né rimanenze.
11. Basta un Excel?
Dipende da cosa c’è dentro. Se è un file serio, sistematico, coerente e raccordabile agli inventari, può essere una base. Se è una lista manuale aggiornata ogni tanto, no.
12. Qual è il controllo da fare a inizio 2026?
Guardare 2024 e 2025. Se in entrambi gli anni hai superato sia ricavi sia rimanenze, devi prepararti all’obbligo dal 2027. Poi devi monitorare 2026 e 2027 per capire l’eventuale uscita dal 2028.
Fonti normative
| Tema | Riferimento |
| Scritture contabili imprese commerciali e scritture ausiliarie di magazzino | art. 14 D.P.R. 600/1973 |
| Soglie e decorrenza obbligo magazzino | art. 1 D.P.R. 695/1996 |
| Soglie attuali | ricavi oltre € 5.164.000 e rimanenze oltre € 1.100.000 |
| Cessazione obbligo | primo periodo successivo al secondo anno consecutivo sotto soglia per ricavi o rimanenze |
| Nozione fiscale di ricavi | art. 85 TUIR |
| Eliminazioni infragruppo nel consolidato | art. 31 D.Lgs. 127/1991 |
Checklist finale
A inizio anno, non chiederti genericamente: “Abbiamo tanto magazzino?”
Chiediti questo:
| Controllo | Fatto? |
| Ho verificato i ricavi 2024? | ☐ |
| Ho verificato le rimanenze finali 2024? | ☐ |
| Ho verificato i ricavi 2025? | ☐ |
| Ho verificato le rimanenze finali 2025? | ☐ |
| Ho incluso le vendite intercompany reali? | ☐ |
| Ho escluso solo poste che davvero non sono ricavi/rimanenze? | ☐ |
| Ho ragionato sulla singola società e non sul consolidato? | ☐ |
| Ho verificato se il 2026 è primo anno sotto soglia? | ☐ |
| Ho verificato se il 2027 sarà comunque anno obbligato? | ☐ |
| Ho impostato codici articolo, causali e procedure? | ☐ |
| Ho raccordo tra magazzino, inventario, bilancio e dichiarazione? | ☐ |
| Ho documentato i criteri di valorizzazione? | ☐ |
La contabilità di magazzino non diventa obbligatoria perché hai merce sugli scaffali.
Diventa obbligatoria perché sei diventato abbastanza grande da non poterti più permettere un magazzino raccontato “a voce”.
La soglia non perdona: due anni sopra ricavi e rimanenze accendono l’obbligo.
E la discesa sotto soglia non ti salva subito. Se hai fatto 2024 e 2025 sopra, e poi 2026 e 2027 sotto, il 2027 te lo fai comunque. L’uscita arriva dal 2028.
Ultimo punto, quello che nei gruppi societari crea più danni: le intercompany non si cancellano perché nel consolidato danno fastidio. Per il test fiscale guardi la singola società. Se Alfa vende davvero a Beta, quei ricavi stanno in Alfa.
Quindi il controllo operativo è semplice, ma va fatto bene: ricavi della singola società + rimanenze della singola società + intercompany vere + verifica su due anni consecutivi.
Il resto è speranza.
E la speranza, in verifica fiscale, non è mai un buon criterio contabile.
Fonti normative e riferimenti
La disciplina delle scritture ausiliarie di magazzino si fonda sull’art. 14, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, che impone scritture tenute in forma sistematica e secondo ordinata contabilità, idonee a seguire le variazioni tra le consistenze degli inventari annuali. Le soglie dimensionali, la decorrenza dell’obbligo e la cessazione sono invece regolate dall’art. 1 del D.P.R. 695/1996, oggi da leggere con i limiti aggiornati a ricavi superiori a € 5.164.000 e rimanenze superiori a € 1.100.000: obbligo dal secondo periodo d’imposta successivo al secondo superamento consecutivo; uscita dal primo periodo successivo al secondo anno consecutivo in cui ricavi o rimanenze tornano sotto soglia.
Per la nozione di ricavi rilevanti va richiamato l’art. 85 TUIR, soprattutto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi caratteristiche, incluse quelle intercompany quando sono operazioni reali della singola società. Per il tema consolidato, il riferimento è l’art. 31 del D.Lgs. 127/1991, che prevede le elisioni infragruppo nel bilancio consolidato, ma non cambia il test fiscale da fare sul singolo soggetto d’imposta. (agenziaentrate.gov.it)


