La nomina del CdA nelle Srl: obbligo di designazione di Consiglieri e Presidente

Quando si forma un Consiglio di Amministrazione (CdA) in una società a responsabilità limitata (S.r.l.), l’assemblea dei soci è obbligata a nominare i membri del CdA. Tuttavia, non è necessario che la nomina del Presidente avvenga contestualmente. Vediamo come funziona questo processo e quali sono gli aspetti normativi e pratici legati alla gestione del CdA.

1. Le forme di amministrazione nella S.r.l.

Deleghe a comitati tecnici interni

L’assemblea dei soci può altresì prevedere, nello statuto o con apposita delibera, l’istituzione di comitati tecnici interni con funzione consultiva o propositiva, in affiancamento all’organo amministrativo. Questi comitati possono essere incaricati di esaminare specifiche materie (es. investimenti, spese straordinarie, strategia), ma non possono assumere poteri decisionali propriamente gestori, salvo che i loro componenti siano anche amministratori formalmente nominati.
Secondo la prassi e la dottrina prevalente, un comitato tecnico può essere investito del compito di esprimere pareri vincolanti o autorizzativi, ma solo se tale ruolo è chiaramente previsto dallo statuto e nel rispetto della normativa civilistica.

Esempio di clausola statutaria:

“L’assemblea dei soci può istituire uno o più comitati tecnici aventi funzione consultiva e di supporto all’amministratore unico. Tali comitati potranno formulare pareri e proposte su operazioni rilevanti definite dallo statuto o dall’assemblea, senza poteri decisionali autonomi.” Questa previsione è particolarmente utile in società complesse, con soci finanziatori o soggetti con know-how tecnico, per favorire il controllo strategico senza sovrapporsi alla funzione gestoria vera e propria.

L’art. 2475 c.c. prevede che “l’amministrazione della società può essere affidata a uno o più soci, oppure a persone estranee alla compagine sociale”. L’atto costitutivo o una successiva delibera assembleare stabilisce la forma di amministrazione adottata. Le opzioni più comuni sono:

  • Amministratore unico
  • Amministratori disgiunti (ognuno con potere di firma autonomo)
  • Amministratori congiunti (le decisioni richiedono firma congiunta)
  • Consiglio di amministrazione (CdA), con eventuale attribuzione di deleghe

Pro e contro delle forme di amministrazione

Amministratore unico

  • ✅ Veloce nelle decisioni, ottimale per società con socio unico o governance semplice
  • ❌ Poco adatto in presenza di più soci o interessi divergenti

Amministratori disgiunti

  • ✅ Massima operatività: ogni amministratore può agire autonomamente
  • ❌ Rischio di disallineamento o mancanza di coordinamento (soprattutto in fasi delicate)

Amministratori congiunti

  • ✅ Garantisce controllo reciproco e condivisione delle scelte
  • ❌ Può rallentare l’attività per via della necessità di firma multipla

Consiglio di amministrazione (CdA)

  • ✅ Struttura formale e collegiale, adatta a realtà con soci numerosi o operazioni complesse
  • ❌ Più onerosa da gestire, richiede verbalizzazione, convocazioni, deleghe ecc.

Come evidenzia G. Presti (Manuale di diritto commerciale, Giappichelli), nella S.r.l. la scelta della struttura amministrativa è espressione di autonomia statutaria, ma va calibrata sulla dimensione dell’impresa e sul livello di fiducia tra i soci.

L’assemblea dei soci può altresì prevedere, nello statuto o con apposita delibera, l’istituzione di comitati tecnici interni con funzione consultiva o propositiva, in affiancamento all’organo amministrativo. Questi comitati possono essere incaricati di esaminare specifiche materie (es. investimenti, spese straordinarie, strategia), ma non possono assumere poteri decisionali propriamente gestori, salvo che i loro componenti siano anche amministratori formalmente nominati. Secondo la prassi e la dottrina prevalente, un comitato tecnico può essere investito del compito di esprimere pareri vincolanti o autorizzativi, ma solo se tale ruolo è chiaramente previsto dallo statuto e nel rispetto della normativa civilistica.

Esempio di clausola statutaria:

“L’assemblea dei soci può istituire uno o più comitati tecnici aventi funzione consultiva e di supporto all’amministratore unico. Tali comitati potranno formulare pareri e proposte su operazioni rilevanti definite dallo statuto o dall’assemblea, senza poteri decisionali autonomi.” Questa previsione è particolarmente utile in società complesse, con soci finanziatori o soggetti con know-how tecnico, per favorire il controllo strategico senza sovrapporsi alla funzione gestoria vera e propria.

È ammessa la possibilità di prevedere limiti ai poteri dell’amministratore unico, ad esempio fissando un tetto massimo di spesa oltre il quale è necessario ottenere l’approvazione dei soci o l’intervento dell’assemblea. Tali limiti possono essere:

  • Statutari, e quindi opponibili anche ai terzi se pubblicati correttamente nel Registro delle Imprese
  • Interni, ad esempio in forma di regolamento o delibera assembleare, con efficacia solo tra i soci e l’amministratore

Secondo la giurisprudenza, i limiti interni non sono opponibili ai terzi in buona fede, mentre quelli statutari iscritti nel Registro possono valere anche nei confronti dell’esterno (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27162/2017). L’inserimento di limiti di spesa è particolarmente utile nelle società a forte contenuto familiare o nelle S.r.l. con socio finanziatore, al fine di garantire un controllo preventivo su decisioni economicamente rilevanti.

Esempio di clausola statutaria:

“L’amministratore unico potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione degli atti di straordinaria amministrazione che comportino impegni finanziari superiori a euro 50.000 (cinquantamila), per i quali sarà necessaria preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.”

2. La nomina del CdA: obbligo di determinazione dei nominativi

La nomina del Presidente del CdA

In relazione alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la legge non impone che la sua nomina debba avvenire contestualmente alla designazione del CdA da parte dell’assemblea. Pertanto, se non diversamente previsto dallo statuto, il Presidente può essere nominato in un momento successivo direttamente dal Consiglio stesso, riunito in prima seduta.

L’art. 2381, comma 1, c.c. – norma prevista per le S.p.A. ma ritenuta applicabile anche alle S.r.l. in via analogica – stabilisce che: “Se lo statuto o l’assemblea non vi provvedono, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente”. In dottrina, autori come Campobasso (Diritto commerciale, UTET) confermano che, nella S.r.l., è ammesso che il Presidente venga eletto internamente dal CdA, a meno che non sia nominato direttamente dai soci. Questa impostazione è confermata anche dalla prassi camerale e dalla giurisprudenza, secondo cui la legittimità della nomina del Presidente da parte del CdA stesso è pienamente valida, purché ciò non contrasti con quanto eventualmente previsto nell’atto costitutivo.

Questa flessibilità consente una maggiore autonomia gestionale all’organo amministrativo, che può autorganizzarsi e designare il proprio vertice secondo esigenze operative e funzionali.

In caso di passaggio da una forma monocratica o duale a un Consiglio di Amministrazione, l’assemblea dei soci è chiamata a deliberare su due punti:

  1. La scelta della forma di amministrazione (es. adozione di un CdA)
  2. La nomina puntuale dei componenti del CdA, con indicazione dei nominativi

La prassi e la giurisprudenza consolidata escludono la possibilità di una delibera “in bianco” che rimandi a un momento successivo la scelta dei consiglieri.

3. Fondamento normativo

La base normativa si rinviene nell’art. 2475 c.c., secondo cui:

“L’atto costitutivo determina gli amministratori e ne attribuisce i poteri”.

La norma è stata interpretata nel senso che la validità della nomina dell’organo amministrativo richiede la contestuale determinazione delle persone fisiche che lo compongono.

4. Rilevanza pratica e iscrizione al Registro Imprese

La nomina degli amministratori è soggetta a obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni. Tale iscrizione ha efficacia dichiarativa e serve a rendere opponibile ai terzi la rappresentanza societaria.

La pratica è presentata tramite modello S3, con allegazione:

  • Verbale assembleare
  • Dichiarazione di accettazione della carica
  • Documento d’identità dei nominati

5. Giurisprudenza: Tribunale di Milano, sentenza n. 2762/2020

La sentenza del Tribunale di Milano n. 2762/2020 del 14 maggio 2020, pur riferita a un caso di responsabilità degli amministratori, conferma l’importanza di una nomina pienamente regolare, motivata e trasparente, coerente con i principi di buona amministrazione societaria. La Corte sottolinea che:

  • Gli amministratori devono essere chiaramente individuati e consapevoli dei propri doveri
  • L’attività gestoria deve essere tracciabile e motivata, specialmente in presenza di conflitti di interesse

6. Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori, in qualunque forma nominati, sono soggetti a responsabilità per i danni causati alla società, ai soci o ai terzi in conseguenza dell’inadempimento dei doveri previsti dalla legge o dall’atto costitutivo (art. 2476 c.c.). La responsabilità può essere:

  • Contrattuale nei confronti della società, qualora violino gli obblighi fiduciari e di diligenza nella gestione
  • Extracontrattuale verso i terzi danneggiati da comportamenti illeciti

La giurisprudenza ritiene configurabile la responsabilità anche per omissione di controlli o negligenza gestionale, soprattutto in presenza di segnali di crisi ignorati (Cass. civ. sez. I, n. 7029/2001).

Responsabilità all’interno del Consiglio di Amministrazione

Nel caso in cui la gestione sia affidata a un CdA, la responsabilità può essere collettiva o individuale. I singoli consiglieri rispondono:

  • per le decisioni cui hanno concorso con voto favorevole
  • per omessa vigilanza sulle attività delegate ad altri membri

Non è sufficiente dichiararsi dissenzienti in verbale: i consiglieri devono dimostrare di aver contestato le decisioni, o di aver tentato di porvi rimedio. In concreto, la giurisprudenza ritiene sufficiente:

  • contestare formalmente in sede di riunione, chiedendo l’inserimento della dichiarazione di dissenso nel verbale
  • chiedere la convocazione del CdA per affrontare criticità rilevate
  • inoltrare comunicazioni scritte agli altri membri del consiglio o al collegio sindacale, segnalando il rischio o la condotta scorretta

Esempi pratici:

  • Caso 1: un consigliere vota contro un’operazione rischiosa deliberata dal CdA e fa mettere a verbale il proprio dissenso, chiedendo anche l’intervento del sindaco unico. In caso di danno, può essere esonerato da responsabilità.
  • Caso 2: un consigliere non operativo non partecipa alle riunioni e non interviene di fronte a operazioni palesemente in perdita. In caso di danno, può essere chiamato a rispondere per omessa vigilanza, anche se non ha firmato le delibere.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che, nei modelli con deleghe, gli amministratori non operativi conservino un dovere di vigilanza qualificato, come ribadito anche dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 15470/2016).

In conclusione, la nomina di un CdA in una società a responsabilità limitata richiede una deliberazione assembleare completa, che includa sia la forma di amministrazione scelta, sia la designazione nominale dei componenti dell’organo.

Qualsiasi rinvio a momenti successivi risulterebbe viziato e non producente effetti validi ai fini dell’iscrizione e dell’opponibilità ai terzi.

Tuttavia, non è necessario che l’assemblea nomini immediatamente anche il Presidente del CdA: in assenza di specifiche previsioni statutarie, sarà il Consiglio stesso, nella sua prima seduta, a nominare il Presidente tra i suoi membri.

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