C’è chi crede che il valore di un’auto si misuri nel tempo libero che regala. E chi, come gli imprenditori e i professionisti, sa che un’auto aziendale può anche diventare una questione fiscale di non poco conto.
È il caso reale di un cliente che nel 2023 è subentrato in un contratto di leasing per una Porsche 911, pagando 60.000 euro al precedente locatario e successivamente 135.000 euro alla società di leasing per il riscatto anticipato.
A distanza di poco tempo, al momento della vendita, è nata la domanda: «Qual è il valore fiscale dell’auto e rischio di generare una plusvalenza?»
La risposta, come spesso accade in materia fiscale, non è immediata ma si può ricondurre a principi chiari e consolidati. In questo articolo analizziamo quando e come il costo di subentro nel leasing incide (o non incide) sulla plusvalenza e cosa succede se il soggetto aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Indice
- Il caso pratico: subentro, riscatto e vendita
- Il quadro normativo: leasing, costo fiscale e plusvalenza
- Il pagamento al locatario uscente: natura e trattamento
- Il momento del riscatto: quando nasce il costo fiscalmente riconosciuto
- Agente o rappresentante? Il diverso impatto IVA
- La vendita dell’auto: quando è fuori campo IVA
- Il Concordato Preventivo Biennale e le plusvalenze “non sterilizzate”
- Il principio di competenza e la deducibilità dell’onere di subentro
- Esempio numerico e conclusione operativa
- Riepilogo delle fonti normative, giurisprudenziali e di prassi
- Q&A – Domande e risposte pratiche
- Conclusione
Il caso pratico: subentro, riscatto e vendita
Nel 2023 il cliente subentra in un contratto di leasing per una Porsche 911, liquidando il precedente utilizzatore con un bonifico da 60.100 euro.
L’anno successivo riscatta l’auto, pagando alla società di leasing 135.000 euro (IVA compresa) e ulteriori 1.710 euro di imposta provinciale di trascrizione.
In sede di vendita, al PRA viene registrato un valore di “trasferimento e cancellazione leasing” pari a 100.324,86 euro, che non corrisponde ai reali esborsi.
Nasce così la domanda: “Fiscalmente, qual è il mio costo? E rischio una plusvalenza?”
Il quadro normativo: leasing, costo fiscale e plusvalenza
Per rispondere, occorre partire dal principio generale fissato dall’art. 54 del TUIR (per i professionisti) e dall’art. 86 del TUIR (per le imprese):
“La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo non ammortizzato del bene.”
Nel caso del leasing, il costo fiscalmente riconosciuto del bene è disciplinato indirettamente dal D.M. 31 dicembre 1988 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate: esso corrisponde al prezzo di riscatto pagato alla società di leasing, non ai canoni né ad altri importi sostenuti da terzi.
In altre parole, il fisco riconosce come “valore d’acquisto” del bene riscattato solo la fattura di riscatto emessa dalla società di leasing, e non considera pagamenti intercorsi tra privati o subentri contrattuali.
Il pagamento al locatario uscente: natura e trattamento
Il pagamento dei 60.000 euro al precedente locatario non è un prezzo di acquisto dell’auto, ma un corrispettivo per il diritto a subentrare nel contratto di leasing.
Da un punto di vista civilistico, è un corrispettivo per la cessione di un contratto, non di un bene materiale.
Fiscalmente, tale onere rientra tra le spese pluriennali o accessorie deducibili ai sensi dell’art. 109 del TUIR, in quanto correlato all’attività d’impresa e destinato a produrre utilità in più esercizi.
Prassi dell’Agenzia delle Entrate
Risoluzione 99/E del 12 aprile 2000
“Il costo fiscalmente riconosciuto del bene riscattato è pari al prezzo di riscatto, indipendentemente dai corrispettivi pagati per il subentro nel contratto.”
Risoluzione 212/E del 28 giugno 2002
“Le somme corrisposte per il subentro non incrementano il valore fiscalmente riconosciuto del bene riscattato.”
Circolare 48/E del 2007, punto 5.1
“Gli oneri sostenuti per subentrare in un contratto di leasing possono essere imputati a conto economico in quote costanti lungo la durata residua del contratto, oppure integralmente all’atto del riscatto o della vendita.”
Ne deriva che il costo di subentro:
- non entra nel valore fiscale del bene (non aumenta il “prezzo di carico” ai fini della plusvalenza);
- ma è deducibile come spesa pluriennale, da ammortizzare nel tempo o dedurre tutta in un’unica soluzione al momento della cessione del bene.
Il momento del riscatto: quando nasce il costo fiscalmente riconosciuto
- Il riscatto è l’atto con cui il locatario diventa proprietario del bene. Solo da quel momento l’auto entra a pieno titolo nel patrimonio aziendale e diventa ammortizzabile o suscettibile di plusvalenza/minusvalenza.
- Il valore fiscalmente riconosciuto è quindi:
- il prezzo di riscatto imponibile + IVA indetraibile.
Nel nostro caso:
- prezzo di riscatto: €135.000 (IVA compresa);
- IVA totalmente indetraibile → l’intero importo di 135.000 € è fiscalmente rilevante come costo del bene.
Agente o rappresentante? Il diverso impatto IVA
Qui si apre un passaggio cruciale.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio, l’IVA sull’acquisto di autoveicoli è interamente detraibile (art. 19-bis1, comma 1, lett. c, DPR 633/72).
Per gli agenti di assicurazione, invece, l’attività è esente IVA ex art. 10, n. 9 del DPR 633/72, quindi l’IVA è indetraibile al 100%.
Ne consegue che:
- per un rappresentante → il costo fiscale è il prezzo al netto IVA;
- per un agente assicurativo → il costo fiscale è l’intero importo IVA compresa.
La vendita dell’auto: quando è fuori campo IVA
Quando un bene è stato acquistato con IVA totalmente indetraibile, la successiva cessione non rientra nel campo IVA.
Lo stabilisce l’art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972:
“Non costituiscono cessioni di beni gli atti che hanno per oggetto beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata detratta l’imposta.”
Perciò:
- la vendita della Porsche sarà fuori campo IVA;
- la fattura o scrittura di vendita dovrà riportare la dicitura:
“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/72.”
Il Concordato Preventivo Biennale e le plusvalenze “non sterilizzate”
Un punto spesso trascurato: il Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Chi aderisce al CPB si impegna a dichiarare un reddito minimo concordato per due anni, sulla base dei dati ISA e dei parametri di redditività.
La domanda è: le plusvalenze realizzate durante il biennio rientrano nel reddito concordato oppure sono sterilizzate?
La risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (FAQ CPB, giugno 2024) è chiara:
“Le plusvalenze non sono sterilizzate. Se nel periodo concordato si generano componenti straordinari positivi, essi si sommano al reddito concordato.”
Nel caso analizzato, tuttavia, non si genera alcuna plusvalenza effettiva, perché:
- il valore di riscatto (135.000 €) è il costo fiscale riconosciuto del bene;
- il costo di subentro (60.000 €) è dedotto nello stesso esercizio della vendita.
Effetto netto: nessuna variazione di reddito, nessun impatto sul CPB.
Il principio di competenza e la deducibilità dell’onere di subentro
Ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR, i costi sono deducibili se di competenza dell’esercizio, anche se non ancora pagati, purché certi e determinabili.
Nel caso del subentro nel leasing:
l’utilità economica del costo (il diritto a riscattare) si estende fino al momento della cessione;
quindi la deduzione può avvenire pro quota durante il leasing o integralmente al momento della vendita o del riscatto.
Questo è conforme al principio contabile OIC 24, secondo cui gli oneri pluriennali vanno imputati a conto economico in base alla durata dell’utilità futura.
In pratica, al momento della vendita, la parte residua dell’onere di subentro diventa deducibile per intero.
Esempio numerico e conclusione operativa
| Descrizione | Importo | Trattamento fiscale |
| Bonifico subentro leasing | € 60.100,82 | Onere pluriennale deducibile (tutto deducibile nell’anno della vendita) |
| Prezzo riscatto (IVA compresa, indetraibile) | € 135.000,00 | Costo fiscalmente riconosciuto del bene |
| IPT e spese accessorie | € 1.710,00 | Deducibili integralmente |
| Totale costo economico sostenuto | € 196.810,82 | Rileva fiscalmente come 135.000 + deduzione separata di 60.000 |
Se il veicolo viene venduto a:
- ≤ 195.000 € → nessuna plusvalenza effettiva (il costo di subentro abbatte l’imponibile);
- > 195.000 € → solo l’eccedenza costituirà plusvalenza, imponibile ai fini del reddito e rilevante per il CPB.
In sintesi:
Valore fiscale auto: 135.000 €
Onere deducibile di subentro: 60.000 €
Limite effettivo di neutralità: 195.000 €
Riepilogo delle fonti normative, giurisprudenziali e di prassi
Normativa primaria:
- Art. 54 e 86 del TUIR – determinazione plusvalenze;
- Art. 109 TUIR – principio di competenza economica;
- Art. 19-bis1 e art. 2 DPR 633/1972 – detrazione IVA e cessioni fuori campo;
- Art. 33 D.Lgs. 13/2024 – Concordato Preventivo Biennale.
Prassi dell’Agenzia delle Entrate:
- Ris. 99/E del 12.04.2000 – Costo fiscale nel riscatto di leasing;
- Ris. 212/E del 28.06.2002 – Pagamenti per subentro nel leasing;
- Circ. 48/E del 2007, §5.1 – Oneri pluriennali e riscatto;
- FAQ CPB, giugno 2024 – Plusvalenze non sterilizzate nel reddito concordato.
Giurisprudenza rilevante:
- Cass. civ. sez. V, 20 marzo 2015, n. 5615: “Il costo di riscatto rappresenta il solo valore fiscalmente riconosciuto del bene.”
- Cass. civ. sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31404: “Il subentro nel leasing non trasferisce la proprietà e non può generare costo ammortizzabile fino al riscatto.”
Dottrina di riferimento:
- Falsitta, Leasing finanziario e deducibilità dei canoni, in Riv. Dir. Trib., 2001.
- Tesauro, IVA e leasing: profili sostanziali e formali, in Corr. Trib., 2008.
- Cordeiro Guerra, I componenti straordinari nel Concordato Preventivo Biennale, in Il Fisco, 2024.
Q&A – Domande e risposte pratiche
Il pagamento per il subentro nel leasing aumenta il valore fiscale dell’auto?
No. È un onere accessorio deducibile ma non incrementa il costo fiscale del bene. Il valore di carico resta quello della fattura di riscatto.
Posso dedurre i 60.000 € di subentro subito?
Sì, se l’auto viene venduta o riscattata: l’onere residuo diventa interamente deducibile nell’anno della vendita.
La vendita è soggetta a IVA?
No, perché all’acquisto (riscatto) l’IVA era totalmente indetraibile. La cessione è “fuori campo IVA” ex art. 2, co. 3, lett. a, DPR 633/72.
E se fossi stato rappresentante di commercio invece che agente assicurativo?
In quel caso, l’IVA sul riscatto sarebbe stata totalmente detraibile e la vendita soggetta a IVA ordinaria (22%).
Il valore al PRA incide sul fisco?
No. È solo un dato formale, privo di rilevanza fiscale o civilistica.
E se vendo sopra i 195.000 €?
La differenza rispetto a 195.000 € genera plusvalenza imponibile. Tale plus si aggiunge al reddito concordato del CPB.
Nel Concordato Preventivo Biennale le plusvalenze sono sterilizzate?
No. Le plusvalenze reali si sommano al reddito concordato, ma nel tuo caso non ce ne sono perché l’onere di subentro compensa integralmente.
Qual è la formula corretta in fattura di vendita?
“Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/1972.”
Conclusione
Questo caso dimostra come il fisco ragioni per titoli e non per flussi: ciò che conta non è quanto si paga in tutto, ma a che titolo si paga.
Il subentro in un leasing è un diritto, non un bene.
Solo il riscatto trasforma quel diritto in proprietà, e solo allora nasce il costo fiscalmente riconosciuto.
Ma se si è attenti e si conoscono le regole, anche una Porsche può non generare plusvalenze.



