Introduzione – Quando il problema non è teorico ma urgente
Ci sono articoli che si leggono per curiosità.
E poi ci sono articoli che si leggono perché si è davanti a un problema concreto.
Una società inattiva da anni.
Una cessione di quote avvenuta senza pianificazione fiscale.
Una liquidazione aperta e mai chiusa.
Una dichiarazione omessa.
Un credito IRES “incagliato”.
Perdite fiscali importanti che potrebbero compensare imponibile.
E la domanda che arriva sempre, secca:
Abbiamo perso tutto?
Chi opera quotidianamente in studio sa che queste situazioni non sono rare.
Capitano nei passaggi generazionali, nelle acquisizioni di società dormienti, nei tentativi di risanamento, nelle operazioni di riorganizzazione non completate.
La combinazione perdite fiscali + cessione quote + liquidazione + dichiarazione omessa è uno dei terreni più delicati del diritto tributario.
In questa guida analizziamo:
- quando le perdite fiscali sono ancora utilizzabili
- cosa succede davvero in caso di dichiarazione omessa
- se il credito IRES si perde o è recuperabile
- quando si rischia la contestazione per abuso del diritto
- quali sono i parametri concreti che l’Agenzia delle Entrate valuta
L’obiettivo non è solo tecnico.
È strategico: capire cosa è difendibile e cosa no.
Indice
- Introduzione – Quando il problema non è teorico ma urgente
- Il riporto delle perdite fiscali secondo l’art. 84 TUIR
- Il limite dell’80%: come funziona davvero
- Cessione di quote: quando le perdite si perdono davvero
- Liquidazione della società: blocca le perdite?
- Dichiarazione omessa: cosa succede alle perdite pregresse?
- La perdita dell’anno omesso
- Credito IRES da eccedenza di acconti
- Cassazione 18715/2025: diritto al rimborso anche senza dichiarazione
- Come ricostruire una perdita senza dichiarazione
- Abuso del diritto e commercio di bare fiscali
- Onere della prova: chi deve dimostrare cosa?
- Esempi numerici
- FAQ – Le domande più cercato
- Riepilogo delle fonti
Il riporto delle perdite fiscali secondo l’art. 84 TUIR
La norma di riferimento è l’art. 84 del TUIR (DPR 917/1986), consultabile sul sito ufficiale dello Stato tramite la banca dati Normattiva.
Il principio generale è semplice:
- le perdite fiscali delle società di capitali sono riportabili senza limiti temporali;
- possono compensare il reddito imponibile futuro entro l’80%;
- le perdite dei primi tre esercizi sono compensabili integralmente.
Questo meccanismo garantisce neutralità economica: un’impresa non deve essere penalizzata se attraversa cicli negativi prima di tornare in utile.
Ma il riporto non è automatico in ogni circostanza.
Esistono limiti strutturali che intervengono in caso di cambiamento dell’assetto societario.
Il limite dell’80%: come funziona davvero
Molti imprenditori credono che le perdite possano azzerare completamente il reddito futuro. Non è così.
Vediamo un esempio.
Esempio – Calcolo riporto perdite IRES
| Voce | Importo (€) |
| Perdite fiscali pregresse | 1.000.000 |
| Reddito imponibile anno corrente | 200.000 |
| Compensazione massima (80%) | 160.000 |
| Reddito imponibile residuo | 40.000 |
Le perdite non possono azzerare interamente il reddito, salvo che si tratti dei primi tre esercizi di attività.
Se vuoi simulare l’impatto concreto delle tue perdite pregresse sul reddito corrente, una proiezione personalizzata è spesso l’unico modo per evitare errori di pianificazione.
Cessione di quote: quando le perdite si perdono davvero
Il punto più delicato è contenuto nel comma 3 dell’art. 84 TUIR.
Le perdite non sono riportabili quando si verificano congiuntamente:
- trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto;
- modifica dell’attività principale esercitata nei due esercizi precedenti o successivi.
Le due condizioni devono coesistere.
Non basta la cessione delle quote.
Non basta un cambiamento marginale.
Serve un vero mutamento dell’attività economica.
Questa disposizione nasce per contrastare il fenomeno del cosiddetto “commercio di bare fiscali”: l’acquisto di società con sole perdite allo scopo di compensare utili di terzi.
Il test di vitalità: cosa valuta l’Agenzia
Nella prassi, l’Agenzia delle Entrate non si limita a guardare l’oggetto sociale.
Valuta la cosiddetta vitalità economica.
Gli indicatori tipici sono:
- presenza di ricavi significativi nei due esercizi precedenti
- sostenimento di costi per lavoro dipendente
- esistenza di una struttura organizzativa reale
- continuità operativa
Una società che:
- non ha ricavi;
- non ha dipendenti;
- non sostiene costi;
e viene ceduta con perdite fiscali importanti è oggettivamente esposta a contestazione.
Il codice ATECO non basta. Conta la sostanza.
Liquidazione della società: blocca le perdite?
No.
L’art. 182 TUIR disciplina la tassazione in fase di liquidazione.
La società in liquidazione:
- resta soggetto IRES;
- presenta dichiarazioni;
- può compensare perdite pregresse.
La liquidazione, di per sé, non fa decadere il diritto al riporto.
Il problema nasce quando la liquidazione viene revocata solo per generare imponibile compensabile.
Dichiarazione omessa: cosa succede alle perdite pregresse?
Ai sensi dell’art. 2 DPR 322/1998, una dichiarazione presentata oltre 90 giorni è considerata omessa.
Questo comporta sanzioni.
Ma cosa succede alle perdite?
Le perdite dichiarate in annualità precedenti valide non si cancellano automaticamente.
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13378/2016) ha chiarito che la dichiarazione ha natura dichiarativa e può essere emendata nei limiti consentiti.
Tuttavia, l’omissione:
- indebolisce la continuità dichiarativa;
- rende più fragile la posizione probatoria;
- aumenta il rischio di accertamento.
La perdita dell’anno omesso
Qui la situazione cambia.
Se nell’anno omesso è maturata una perdita fiscale, questa non risulta validamente esposta.
In pratica:
- non può essere riportata automaticamente;
- diventa estremamente difficile dimostrarne la spettanza.
La dottrina (Norma di comportamento AIDC n. 206) sostiene che la perdita sostanziale non dovrebbe decadere per mera omissione formale.
Ma nella prassi operativa la perdita dell’anno omesso è quasi sempre compromessa.
Credito IRES da eccedenza di acconti
Il credito IRES è disciplinato dall’art. 38 DPR 602/1973, che regola il rimborso delle imposte versate in eccedenza.
Secondo la prassi dell’Agenzia (Risoluzione 82/E/2020), in caso di dichiarazione omessa occorre presentare un’istanza di rimborso.
Ma la giurisprudenza ha aperto uno scenario più ampio.
Cassazione 18715/2025: diritto al rimborso anche senza dichiarazione
Con ordinanza n. 18715/2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio molto rilevante:
Il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata non viene meno per il solo fatto che la dichiarazione sia omessa, purché il contribuente dimostri l’esistenza del credito.
Il credito nasce dal versamento indebito, non dalla dichiarazione.
In concreto significa che:
- se gli F24 sono documentati;
- se il versamento è effettivamente eccedente;
il diritto al rimborso può essere fatto valere anche in assenza di dichiarazione valida.
Prima della pubblicazione, è sempre opportuno verificare l’effettiva ufficializzazione della pronuncia e il testo integrale in raccolta.
Come ricostruire una perdita senza dichiarazione
Se si tenta di dimostrare una perdita maturata in un anno omesso, la prova deve essere analitica.
Servono:
- libro giornale;
- registri IVA;
- mastrini;
- estratti conto bancari;
- fatture;
- contratti.
La perdita deve emergere da documentazione coerente e verificabile.
Non basta una ricostruzione contabile sintetica.
Abuso del diritto e commercio di bare fiscali
L’art. 10-bis della L. 212/2000 disciplina l’abuso del diritto.
Un’operazione è abusiva quando:
- è priva di sostanza economica;
- realizza un vantaggio fiscale indebito.
Se una società con perdite viene acquistata e riattivata solo per compensare imponibile, il rischio di contestazione è concreto.
Onere della prova: chi deve dimostrare cosa?
In caso di accertamento, l’onere di dimostrare le valide ragioni economiche non fiscali dell’operazione spetta al contribuente.
Non basta dire che l’operazione è formalmente corretta.
Occorre dimostrare:
- esistenza di un progetto imprenditoriale reale;
- investimenti;
- piano industriale;
- rischio economico effettivo;
- prospettiva di continuità.
Se la finalità fiscale è prevalente, l’operazione può essere disconosciuta.
Schema a rischio: cessione + liquidazione + riattivazione
Sequenza tipica ad alto rischio:
- società con perdite;
- cessione quote;
- liquidazione;
- revoca liquidazione;
- generazione imponibile compensabile;
- nuova chiusura.
Questo schema è spesso analizzato in chiave antiabusiva.
Esempi numerici
Caso 1 – Liquidazione fisiologica
| Voce | Importo |
| Perdite pregresse | 600.000 |
| Reddito liquidazione | 200.000 |
| Compensabile (80%) | 160.000 |
Rischio basso.
Caso 2 – Perdita anno omesso
| Voce | Importo |
| Perdite pregresse | 500.000 |
| Perdita anno omesso | 300.000 |
Utilizzabili: solo le pregresse (salvo prova complessa).
Utilizzabili: solo le pregresse (salvo prova complessa).
Caso 3 – Credito IRES
Caso 3 – Credito IRES
| Voce | Importo |
| Acconti versati | 120.000 |
| Imposta dovuta | 40.000 |
| Credito | 80.000 |
Recuperabile se documentato.
FAQ – Le domande più cercato
Posso recuperare il credito IRES di una società con dichiarazione omessa? Sì, se il versamento è documentato e viene presentata istanza o richiesta espressa.
Posso usare le perdite fiscali dopo la cessione delle quote? Solo se non vi è cambio sostanziale dell’attività.
La liquidazione blocca il riporto delle perdite? No.
Posso riattivare una società per utilizzare le perdite? Solo se esistono valide ragioni economiche non fiscali.
La perdita dell’anno omesso è riportabile? Nella pratica è molto difficile.
Chi deve provare le ragioni economiche? Il contribuente.
Riepilogo delle fonti
Normativa:
- Art. 84 TUIR
- Art. 182 TUIR
- Art. 10-bis L. 212/2000
- Art. 2 DPR 322/1998
- Art. 38 DPR 602/1973
Prassi:
- Circolare 15/E/2017
- Circolare 34/E/2012
- Risoluzione 82/E/2020
Giurisprudenza:
- Cass. SS.UU. 13378/2016
- Cass. ord. 18715/2025
Dottrina:
- Norma di comportamento AIDC n. 206
Conclusioni
Le perdite fiscali non si perdono automaticamente per dichiarazione omessa
La perdita dell’anno omesso è quasi sempre compromessa.
Il credito IRES non si perde se documentato.
La liquidazione non blocca il riporto.
La vera linea di confine è la sostanza economica.
Nel diritto tributario contemporaneo la domanda decisiva non è:
Possiamo farlo?
Ma:
Siamo in grado di difenderlo in caso di controllo? È su questo che si misura la qualità della pianificazione fiscale.


