Quando si riceve la comunicazione di un pignoramento del conto corrente, è naturale farsi prendere dall’ansia. Ma non tutto è perduto, anzi: in molti casi il vincolo decade automaticamente se il creditore non rispetta le formalità previste dalla legge, e la banca – se correttamente informata – non può mantenere un blocco sine die. Vediamo cosa accade davvero, quali somme vengono vincolate e cosa deve fare il debitore per liberare il proprio conto.
Cos’è il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., è un’azione esecutiva con cui un creditore, munito di titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo o sentenza), può bloccare i crediti che il debitore vanta verso terzi – tra cui rientrano i saldi attivi dei conti correnti bancari.
Il procedimento si attiva con la notifica dell’atto di pignoramento sia al debitore che alla banca. Quest’ultima, in qualità di “terzo pignorato”, deve congelare le somme disponibili fino alla definizione dell’esecuzione o all’udienza di assegnazione.
Quali somme vengono effettivamente bloccate
La regola generale è che la banca blocca le somme esistenti sul conto alla data e ora esatta della notifica dell’atto. Non tutte le somme future vengono automaticamente vincolate.
La giurisprudenza chiarisce che l’obbligo del terzo pignorato può estendersi anche a crediti esigibili nel tempo, ma solo se si tratta di crediti già esistenti al momento della notifica (es. stipendi maturati ma non ancora accreditati).
Stipendi accreditati dopo il pignoramento: si possono toccare?
Gli accrediti successivi (come stipendi mensili) non rientrano automaticamente nel vincolo, a meno di ordinanza giudiziale o richiesta specifica. Se il conto è intestato al solo debitore e non viene svuotato, la banca potrebbe trattenere anche queste somme per prudenza, ma non ne ha titolo. Vanno salvaguardate le somme impignorabili ex art. 545 c.p.c.
E i depositi titoli, conti in valuta, castelletti e scoperti?
- I depositi titoli
Non sono aggredibili con il pignoramento del conto, ma con atto specifico sui beni mobili presso terzi (art. 1997 c.c.). Richiedono indicazione di ISIN, quantità, tipo di titolo. Cass. civ., Sez. III, 22/03/2016, n. 5644: assimilabili a beni in deposito, soggetti a pignoramento autonomo.
- I conti in valuta estera
Sono pignorabili se in Italia (convertiti in euro). Se esteri, servono strumenti internazionali (es. Reg. UE 655/2014). G. De Nova: il conto in valuta è aggredibile come credito espresso in moneta diversa.
- Castelletti bancari
Se trattasi di affidamento non utilizzato, non è pignorabile: manca credito certo, liquido, esigibile. Cass. civ., Sez. III, 20/01/2015, n. 854: apertura di credito = mera aspettativa.
- Scoperti di conto corrente
Saldo negativo = nessuna pignorabilità. Se successivi accrediti lo riportano in attivo, si applica l’art. 546 c.p.c. Trib. Milano, ord. 17/02/2020: nessun pignoramento se conto in rosso; eventuali accrediti successivi solo se disponibili.
È possibile pignorare le azioni della banca con un semplice pignoramento del conto?
No. Le azioni sono titoli di partecipazione e vanno aggredite con pignoramento autonomo (art. 2929 c.c.). Cass. civ., Sez. III, 25/09/2009, n. 20639: il pignoramento del c/c non si estende ai titoli in deposito, che richiedono distinta individuazione.
G. Partesotti (2021): “L’individuazione dei titoli è essenziale per il vincolo esecutivo”.
Alcune banche, per eccesso di prudenza, congelano anche i titoli: prassi illegittima, contestabile in sede giudiziaria.
Cosa accade se il conto pignorato riceve una somma ereditata?
- Se l’eredità viene accreditata dopo il pignoramento
È un credito sorto dopo: non rientra nel pignoramento ex art. 546 c.p.c. Servirebbe nuovo pignoramento.
- Se l’eredità era già spettante al debitore ma accreditata in ritardo
Se il credito era certo prima della notifica, potrebbe essere vincolabile. In caso contrario, no. Serve valutazione puntuale.
- E la quota di legittima? È impignorabile?
No. È denaro spettante e pignorabile come ogni altro credito. Solo se è ancora diritto teorico (es. impugnazione testamento), allora non lo è.
L’iscrizione a ruolo
Art. 543, co. 4 c.p.c.: senza iscrizione a ruolo entro 30 giorni, il pignoramento decade automaticamente.
Se il creditore non iscrive: la banca deve sbloccare il conto?
Sì. Il vincolo cessa ope legis. La banca non può mantenere il blocco se il pignoramento è inefficace. Se si rifiuta, si può agire in giudizio.
Cosa si può (e si deve) fare in caso di pignoramento
- Scrivere alla banca con prova della mancata iscrizione;
- Ottenere dichiarazione del creditore;
- Se serve, rivolgersi al giudice per far dichiarare l’inefficacia.
Nel frattempo, è opportuno usare altro conto per i nuovi accrediti.
Il pignoramento del conto non è eterno. Se il creditore non agisce nei termini, decade di diritto. La banca deve liberare le somme. Il cliente deve farsi parte attiva, ma ha diritto a riottenere piena operatività sul conto. Le estensioni abusive (titoli, castelletti, ecc.) vanno contrastate con fermezza anche in giudizio.



