Successioni, donazioni e matrimonio


Come può avvenire il trasferimento del patrimonio. Opportunità, franchigie e plusvalenze.

Introduzione – Il matrimonio non fa miracoli fiscali

Il cliente arriva e dice:

“Dottore, mio figlio si sposa. Gli regalo casa, quote e un po’ di patrimonio. Tanto è una donazione di matrimonio, quindi è esente.”

No.

E qui bisogna fermarlo subito, prima del notaio, prima dell’atto, prima della convinzione tossica che “matrimonio” voglia dire “Fisco distratto”.

La donazione obnuziale esiste. È disciplinata dal Codice civile. Può essere utile. In alcuni casi può essere uno strumento elegante per ordinare un passaggio patrimoniale.

Ma non è il bonus matrimonio per trasferire immobili, quote e aziende senza imposte.

Questa è la prima bugia da togliere dal tavolo.

Perché se una famiglia ha 500.000 euro, 1 milione, 3 milioni o 10 milioni di patrimonio, l’errore non è pagare qualche migliaio di euro in più oggi.

L’errore vero è fare un atto sbagliato oggi e lasciare ai figli un costo fiscale marcio, una franchigia consumata male, quote non governate, immobili esposti, fratelli in conflitto e una plusvalenza futura che nessuno aveva calcolato.

In SDBA diciamo “I soldi, è tanto difficile farli, quanto facile farseli portare via” e aggiungiamo “Per farli serve anche un bravo commercialista ordinario ma per mantenerli nel tempo e trasferirli in sicurezza ci vuole quello straordinario”.

La donazione obnuziale va trattata così: non come uno sconto, ma come una finestra di pianificazione.

Il matrimonio non rende esente ciò che non lo sarebbe già.

Il vantaggio, quando esiste, non sta nella parola “obnuziale”. Sta nell’architettura: chi dona, cosa dona, a chi dona, con quale diritto, dentro quale contenitore, con quale costo fiscale futuro e con quali effetti sulla successione.

1. L’esenzione obnuziale che non esiste

Norma

La donazione obnuziale è prevista dall’art. 785 c.c. È la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio. Può essere fatta dagli sposi tra loro, oppure da un terzo a favore di uno o di entrambi gli sposi, oppure a favore dei figli nascituri.

Ha però una specialità vera, che è tutta civilistica, non fiscale. La donazione obnuziale:

  • non richiede l’accettazione del beneficiario nei modi ordinari;
  • produce effetti solo se il matrimonio viene celebrato;
  • se il matrimonio non si celebra, l’effetto attributivo non parte;
  • non può essere revocata per ingratitudine né per sopravvenienza di figli, ai sensi dell’art. 805 c.c.

Quindi attenzione: non è inutile. È solo che serve dove deve servire: sul piano della causa, della stabilità dell’attribuzione e del disegno familiare. Non serve, da sola, a pagare meno imposte.

La sua specialità è civilistica. La fiscalità resta ordinaria, salvo che entrino in gioco altri istituti veri: franchigie, art. 3 comma 4-ter TUS, prima casa, nuda proprietà, usufrutto, successione e costo fiscale.

Il problema nasce quando qualcuno prende la particolarità civilistica e la trasforma, senza base, in un’esenzione fiscale generale. Fiscalmente non funziona così.

Il Testo Unico successioni e donazioni colpisce i trasferimenti per successione, donazione o a titolo gratuito. Le esclusioni riguardano altre fattispecie: spese ordinarie per nozze, liberalità d’uso, donazioni di modico valore. Non la donazione obnuziale dell’art. 785 c.c. come categoria autonoma.

Tradotto: se dono un immobile, quote di s.r.l., partecipazioni o patrimonio rilevante “in vista del matrimonio”, sono dentro la disciplina ordinaria dell’imposta di donazione. Con le aliquote e le franchigie ordinarie. Non c’è uno sconto perché c’è il bouquet.

Commento del Partner

Qui la fregatura è lessicale. Il cliente sente “donazione di nozze” e pensa alla busta, al corredo, al regalo, al viaggio, all’arredamento. Poi prende lo stesso concetto e lo applica a una villa da 800.000 euro o a quote societarie da 2 milioni. È come confondere il brindisi con l’aumento di capitale.

L’art. 742 c.c. parla di spese ordinarie per nozze. Roba da vita familiare. Abiti, corredo, spese proporzionate. L’art. 783 c.c. parla di donazioni di modico valore di beni mobili, valide anche senza atto pubblico se c’è consegna. L’art. 785 c.c. parla invece di una donazione vera, fatta in vista di un determinato matrimonio. Sono tre mondi diversi.

La busta proporzionata può stare nelle liberalità d’uso. Il gioiello normale può stare nel modico valore. La quota societaria da 1.000.000 euro no. La casa no. L’azienda no.

Il quadro importante, anche se donato da un miliardario, va guardato con il doppio test: quanto pesa sul donante e quanto vale oggettivamente il bene. La ricchezza del donante aiuta a valutare la proporzione, ma non trasforma un bene di pregio in una bomboniera.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché l’imprenditore cade in questo errore? Primo: perché cerca una scorciatoia. Secondo: perché confonde diritto civile e imposta. Terzo: perché pensa che la ricchezza renda tutto “modico”.

Le conseguenze pratiche sono tre. La prima: firma un atto convinto di essere in un regime speciale che non esiste. La seconda: confonde il risparmio vero con il folklore notarile — magari non paga imposta solo perché è dentro la franchigia da 1.000.000 euro, ma attribuisce il merito alla donazione obnuziale. La terza: non guarda il costo fiscale futuro. Dona quote oggi pensando di avere sistemato tutto, e il figlio domani vende con il costo storico del donante.

E lì il conto lo presenta l’art. 68 TUIR, non il fotografo del matrimonio.

Espansione tecnica

Facciamo ordine.

Cosa viene trasferito in occasione delle nozzeTrattamento correttoDove sta la fregatura
Abito, corredo, spese ordinarie di nozzeEsclusioni/liberalità collegate agli usi familiariDevono essere spese ordinarie e proporzionate
Busta, gioiello, mobilio di valore contenutoPossibile modico valore o liberalità d’usoServe proporzione e bene non rilevante in sé
Quadro di pregio, collezione, bene artisticoDonazione vera, da valutare con forma e impostaIl patrimonio del donante non basta a renderlo modico
ImmobileDonazione veraNon è spesa di nozze e non è bene mobile di modico valore
Quote societarie, aziende, partecipazioniDonazione vera, salvo esenzioni specificheL’eventuale vantaggio sta nell’art. 3 c. 4-ter TUS, non nell’obnuziale
Denaro rilevante, portafoglio titoliDonazione o liberalità fiscalmente rilevanteNon basta dire “regalo di matrimonio”

Esempio. Genitore dona al figlio che si sposa quote di s.r.l. per 1.200.000 euro. Se siamo in linea retta, la franchigia è 1.000.000 euro. L’imposta di donazione colpisce l’eccedenza di 200.000 euro al 4%. Totale: 8.000 euro. Non perché la donazione è obnuziale. Non perché c’è il matrimonio. Ma perché la disciplina ordinaria tra genitore e figlio prevede quella franchigia e quella aliquota.

Altro esempio. Padre dona alla figlia, in occasione delle nozze, un appartamento da 500.000 euro. Se la figlia ha ancora franchigia disponibile, l’imposta di donazione può essere zero. Ma attenzione: non è zero perché “è matrimonio”. È zero perché il valore sta dentro la franchigia. Restano poi le imposte ipotecaria e catastale, con il tema prima casa se ne ricorrono i requisiti.

Sidebar cinica  Il ricco pensa che la sua ricchezza renda tutto modico. Di solito succede il contrario: rende tutto visibile. La modicità non è uno sconto per ricchi. È una scorciatoia per piccole cose.

2. Successione o donazione: stessa imposta, ma costo fiscale completamente diverso

Norma

Successione e donazione condividono l’impianto del Testo Unico (D.Lgs. 346/1990): stesse aliquote, stesse franchigie per grado di parentela. In linea retta, franchigia 1.000.000 euro e 4% sull’eccedenza, in entrambi i casi.

Ma fermarsi all’imposta sul trasferimento è l’errore del dilettante. Perché c’è una seconda imposta, che arriva dopo, quando il bene viene venduto: l’imposta sulla plusvalenza. E su quella, successione e donazione si comportano in modo opposto.

La regola sta nell’art. 68, comma 6, del TUIR. Testo alla mano: nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione; e ancora, secco: nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Due righe nella stessa norma. Due mondi diversi. In successione il costo fiscale del bene si riallinea al valore con cui entra in dichiarazione di successione: è uno step-up di fatto, l’erede riparte da quel valore. In donazione non c’è nessun riallineamento: il donatario eredita il costo del donante. Se quel costo è storico e bassissimo, se lo porta dietro tale e quale.

Commento del Partner

Il problema non è quanto paghi quando trasferisci. Il problema è quanto pagherà tuo figlio quando venderà.

Il cliente guarda solo la prima imposta. “Quanto pago di donazione?” Giusta domanda, ma è il 10% del problema. La domanda vera è l’altra: quando un domani tuo figlio venderà quelle quote, su quale costo calcolerà la plusvalenza?

Se le ha avute in donazione, parte dal tuo costo storico. Se le hai comprate nel 1995 versando 100.000 euro di capitale, lui parte da 100.000. Vende a 3 milioni? Plusvalenza imponibile da quasi 3 milioni. Se le stesse quote fossero passate per successione, il costo si sarebbe riallineato al valore dichiarato — per le società non quotate, di norma il valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio (art. 16 TUS). Plusvalenza alla vendita: spesso vicina a zero.

Stesso bene. Stessa famiglia. Stesso figlio. Centinaia di migliaia di euro di differenza, decisi solo dal come è arrivato il bene.

E attenzione al rovescio, perché è qui che si fa male chi pianifica male: in caso di donazione il costo riconosciuto al donatario è quello del donante, e si possono verificare effetti distorsivi, ad esempio quando il patrimonio netto della società è modesto ma il costo del donante è rilevante per effetto di rivalutazioni. Funziona quindi anche al contrario: se tu hai affrancato (rivalutato) le quote pagando l’imposta sostitutiva, quel costo alto si trasferisce al donatario. La donazione, in quel caso, conserva un costo che la successione non garantirebbe.

Morale: non esiste “donazione buona” o “successione buona” in astratto. Esiste il numero. Va calcolato prima.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché nessuno glielo dice prima? Primo: perché il commercialista ordinario guarda l’atto di oggi, non la vendita di domani. Secondo: perché il cliente vuole “sistemare” adesso, e ragiona sull’imposta che vede, non su quella che verrà. Terzo: perché donazione, successione e plusvalenza stanno in tre cassetti diversi della testa, e nessuno li apre insieme.

Le conseguenze. La prima: si dona d’impulso una partecipazione a costo storico basso, e si consegna al figlio una bomba a orologeria fiscale che esploderà alla prima vendita. La seconda: si rinuncia, senza saperlo, allo step-up che la successione avrebbe regalato. La terza: non si valuta l’affrancamento, che a volte è la mossa che cambia tutto il conto.

Espansione tecnica

Mettiamo i numeri. Quote di s.r.l. di famiglia, valore corrente 3.000.000 euro, costo storico del donante 100.000 euro. Il figlio, qualche anno dopo, vende a 3.000.000.


Quote ricevute in DONAZIONEQuote ricevute in SUCCESSIONE
Normaart. 68 co. 6 TUIR (costo del donante)art. 68 co. 6 TUIR (valore di successione)
Costo fiscale del figlio100.000 € (costo storico del donante)~3.000.000 € (patrimonio netto, art. 16 TUS)
Plusvalenza alla vendita a 3 mln~2.900.000 €~0 €
Imposta plusvalenza (26%)~754.000 €~0 €

Tre quarti di milione di imposta. Decisi non dall’aliquota di donazione, ma dal canale scelto per il passaggio.

Tre cautele da cantiere. Primo: lo step-up successorio vale a condizione che il valore sia dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Se la partecipazione passa esente ex art. 3 co. 4-ter TUS (cap. 6), per i titoli esenti il costo è il valore normale alla data di apertura della successione; ma la prassi ha escluso questa regola quando i titoli non sono assoggettati a imposta per carenza di territorialità (interpello 675/2021). Secondo: il discorso vale per le partecipazioni fuori dal regime d’impresa, in capo a persona fisica; in regime d’impresa, con PEX, il ragionamento cambia. Terzo, e ribalta tutto: se hai affrancato le quote, il costo rivalutato segue la donazione e il vantaggio si rovescia. Per questo non si decide a memoria. Si decide col foglio di calcolo davanti.

3. Franchigie: quando salvano davvero e quando sono già state mangiate

Norma

La franchigia è la soglia sotto la quale non si paga imposta. Si misura per beneficiario e per rapporto di parentela, non per atto e non per famiglia.

In linea retta (genitore-figlio) e tra coniugi: 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, con il 4% sull’eccedenza. Tra fratelli e sorelle: 100.000 euro, 6%. Altri parenti fino al 4° grado e affini entro i limiti di legge: nessuna franchigia, 6%. Estranei: nessuna franchigia, 8%. Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992): 1.500.000 euro, con l’aliquota del rapporto.

Due cose che il cliente non sa, e che cambiano il gioco. Primo: dopo la riforma 2024, esistono due franchigie distinte e autonome — una per le donazioni e una per le successioni. Non si cumulano più tra loro. È l’effetto pratico della morte del coacervo successorio (cap. 4): le donazioni fatte in vita non erodono più la franchigia che spetterà in successione. Secondo: la franchigia si misura sul rapporto, quindi ogni figlio ha la sua. Tre figli = tre franchigie da un milione ciascuno, in donazione, e altrettante in successione.

Commento del Partner

Qui il malinteso classico è pensare alla franchigia come a un plafond unico di famiglia. Non lo è. Se hai tre figli, non hai “un milione da distribuire”. Hai un milione per ciascuno, in linea retta. E dopo la riforma, hai un milione per ciascuno in donazione e un altro milione per ciascuno in successione, perché i due binari non si sommano più.

Questo apre una pianificazione che cinque anni fa era avvelenata dal coacervo: puoi usare la franchigia di donazione adesso, in occasione del matrimonio del figlio, sapendo che non stai bruciando quella che gli spetterà alla tua successione. Una volta non era così: chi donava in vita si “mangiava” la franchigia successoria. Oggi no.

Ma attenzione al rovescio: la franchigia di donazione, quella sì, si consuma e si ricorda. Se hai già donato a quel figlio 700.000 euro cinque anni fa, oggi non hai un milione pieno: ne hai 300.000. È il coacervo donativo, vivo e vegeto (cap. 4). E il cliente, su questo, ragiona sempre a memoria e sempre per difetto.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché la franchigia viene gestita male? Primo: perché il cliente la crede unica e familiare, non personale e doppia. Secondo: perché non tiene il conto delle donazioni pregresse a quel figlio. Terzo: perché ignora il rinnovo del binario successorio, e teme di “consumare tutto” donando oggi.

Le conseguenze. La prima: si rinuncia a donare in vita per paura di bruciare la franchigia successoria — paura oggi infondata. La seconda: si dona “tanto siamo sotto il milione” senza verificare le donazioni anteriori, e si scopre l’eccedenza solo in liquidazione. La terza: non si sfrutta la moltiplicazione per numero di figli, concentrando tutto su uno solo.

Espansione tecnica

Esempio. Padre, patrimonio 4.000.000 euro, tre figli. Vuole iniziare a trasferire in occasione del matrimonio del primogenito. Dona oggi al primogenito quote per 1.000.000 euro (franchigia di donazione piena, imposta zero), e mantiene intatte le franchigie di donazione degli altri due. Alla sua successione, ciascuno dei tre avrà di nuovo la propria franchigia successoria da un milione, non erosa dalle donazioni fatte in vita.

Risultato: con tre figli, tra binario donativo e binario successorio, la famiglia può far transitare fino a 6.000.000 di euro in totale esenzione da imposta (1 mln × 3 in donazione + 1 mln × 3 in successione), se il timing è gestito bene. Cinque anni fa, con il coacervo successorio vivo, questa simmetria non esisteva.

Due cautele. Primo: la franchigia di donazione a ciascun figlio va verificata sulle donazioni anteriori (coacervo donativo, cap. 4). Secondo: le franchigie non sono indicizzate — la norma parla di aggiornamento quadriennale, ma sono passati molti anni senza adeguamento. Il milione di oggi è il milione del 2006: pianifica sul valore reale, non su quello nominale di domani.

4. Coacervo: quello successorio è caduto, quello donativo è ancora lì che aspetta

Norma

Il coacervo è la “riunione fittizia”: sommare le donazioni pregresse per verificare quanta franchigia resta. Ne esistevano due, e oggi hanno destino opposto.

Coacervo successorio (vecchio art. 8 co. 4 TUS): sommava il donatum (donazioni fatte in vita) al relictum (asse ereditario) per calcolare imposta e franchigie in successione. È morto. La Cassazione lo ha dichiarato implicitamente abrogato a partire dalle sentenze del dicembre 2016 (Cass. 24940/2016), con orientamento costante ribadito fino alla 17623/2022. L’Agenzia ha resistito fino a quando, con la Circolare 29/E del 19 ottobre 2023, ha ritrattato la propria posizione precedente (circolare 3/E del 2008) e si è allineata alla Cassazione. Infine il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato espressamente l’art. 8 co. 4 dal 1° gennaio 2025.

Coacervo donativo (art. 57 TUS): somma le donazioni anteriori tra gli stessi soggetti (stesso donante, stesso donatario) per verificare l’erosione della franchigia di donazione. È vivo. La riforma 2024 lo ha confermato, precisando che opera ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56.

Excursus storico  “Ma una volta non era esente?” — La memoria del 2001-2006. Capita spesso. Arriva il cliente, o il collega navigato, e dice: «la donazione ai figli una volta era esente, me lo ricordo bene». Verissimo, ma attenzione a cosa si ricorda. Con l’art. 13 della L. 383/2001, dal 25 ottobre 2001, l’imposta sulle successioni e donazioni fu soppressa: donare in linea retta diventò a costo zero, qualunque fosse il valore. Con il D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006) l’imposta fu reintrodotta, fine 2006. In quella finestra non era esente la donazione obnuziale: era esente la donazione in linea retta, e basta. L’obnuziale ne beneficiava come qualunque donazione ordinaria, perché fiscalmente non ha mai avuto un binario suo. Scrivere “obnuziale” nell’atto nel 2026 non resuscita il 2003. Rilievo pratico: ai fini del coacervo donativo odierno, le donazioni perfezionate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 vanno escluse dal cumulo.

Commento del Partner

Questa è una delle pagine dove l’Agenzia ha avuto torto per quindici anni e ha dovuto ammetterlo. Vale la pena dirlo chiaro, perché è il tipo di tensione AdE-Cassazione che il cliente deve capire: la prassi non è legge, e una circolare sbagliata può costare a migliaia di contribuenti finché qualcuno non la smonta in giudizio.

Tra il 2008 e il 2023, l’Agenzia ha liquidato imposte di successione conteggiando il donatum per erodere la franchigia. La Cassazione diceva da anni che era sbagliato. Chi ha pagato in quegli anni potrebbe aver versato più del dovuto — e da qui la stagione delle istanze di rimborso, dall’esito non garantito ma da valutare per le successioni recenti ancora nei termini.

Ma attenzione a non festeggiare troppo. Il successorio è caduto. Il donativo no. E qui torna il punto del cap. 3: se hai già donato a tuo figlio in passato, quelle donazioni erodono la franchigia di donazione di oggi. Il cliente che dice “dono un milione a mio figlio per le nozze, sono dentro la franchigia” si dimentica i 600.000 euro che gli ha donato nel 2018. Risultato: la franchigia residua è 400.000, e su 600.000 paga il 4%. Il Fisco, su questo, ha ragione e si ricorda. Le donazioni anteriori vanno dichiarate nell’atto, e l’omissione è sanzionata.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché ci si confonde? Primo: perché “coacervo” è una parola sola per due istituti dal destino opposto, e il cliente sente “è stato abolito” senza capire quale. Secondo: perché la morte del successorio viene letta come “le donazioni non contano più”, falso per il donativo. Terzo: perché le donazioni pregresse si ricordano a fatica e si rivalutano.

Le conseguenze. La prima: si dona convinti di avere franchigia piena, e si scopre l’erosione pregressa in liquidazione, con imposta e sanzione. La seconda: si trascura una possibile istanza di rimborso su successioni in cui l’Agenzia aveva applicato il coacervo successorio prima del 2023. La terza: non si dichiarano le donazioni anteriori nell’atto, esponendosi alla sanzione per omissione.

Espansione tecnica

Un punto tecnico che pochi maneggiano: nel coacervo donativo, la nuda proprietà donata in passato con riserva di usufrutto, alla riunione si considera al valore della piena proprietà se nel frattempo l’usufrutto si è consolidato. È il meccanismo che fa “pesare” oggi una donazione che il cliente ricorda al valore ridotto di allora (collega al cap. 7).


Coacervo successorio (art. 8 co. 4)Coacervo donativo (art. 57)
Cosa sommavaDonatum + relictum, in successioneDonazioni anteriori tra stessi soggetti
StatoAbrogato (Cass. 2016→2022, Circ. 29/E/2023, D.Lgs. 139/2024)Vivo, ai soli fini franchigia
Effetto oggiLe donazioni in vita non erodono la franchigia successoriaLe donazioni anteriori erodono la franchigia di donazione
Donazioni 2001-2006Irrilevanti (istituto abrogato)Escluse dal cumulo

Morale: quando senti “il coacervo è stato abolito”, chiedi sempre quale. Perché su quello che è rimasto vivo si gioca la franchigia di tuo figlio.

5. Immobili: casa, prima casa, ipotecaria e catastale

Norma

Donare un immobile costa tre imposte, non una. L’errore del cliente è guardare solo la prima.

Prima: l’imposta di donazione, con franchigia e aliquota per grado di parentela (in linea retta, 4% oltre il milione). La base imponibile dell’immobile non è il valore di mercato ma il valore catastale (rendita rivalutata per i coefficienti). E qui c’è uno scudo che pochi sfruttano: ai sensi dell’art. 34 comma 5 del D.Lgs. 346/1990, l’Amministrazione non può rettificare in aumento il valore dichiarato, a condizione che non sia inferiore a quello catastale (non vale per i terreni edificabili).

Seconda e terza: imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%), calcolate sul valore catastale. Ma in caso di agevolazioni “prima casa” in capo al donatario, ipotecaria e catastale scendono alla misura fissa di 200 euro ciascuna. Più imposta di bollo (230 €), tassa ipotecaria (90 €) e onorario notarile.

Le agevolazioni “prima casa” valgono in donazione esattamente come in compravendita: il donatario deve possedere i requisiti (non titolare di altra abitazione nel Comune, impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi, dichiarazione resa in atto a pena di decadenza).

Commento del Partner

Mettiamo i numeri su un caso vero. Appartamento donato al figlio, valore catastale 200.000 euro. Figlio in linea retta, sotto franchigia: imposta di donazione zero. Restano le ipo-catastali. Senza prima casa: 3% di 200.000 = 6.000 euro. Con prima casa: 200 + 200 = 400 euro.

Stesso immobile, stesso atto, stesso figlio. Differenza: 5.600 euro, decisa solo dalla dichiarazione “prima casa” resa correttamente in atto. E questo risparmio non c’entra niente con il matrimonio. È l’agevolazione prima casa, che esiste sempre, sposi o no. Il matrimonio è solo l’occasione che porta il cliente dal notaio.

Un punto da non sbagliare sul valore: dichiarare il catastale ti protegge dall’accertamento (art. 34 co. 5), ma è spesso molto sotto il valore di mercato. È un vantaggio reale della donazione immobiliare — base compressa — ma genera il rovescio del cap. 2: se domani il figlio vende, la plusvalenza si calcola sul prezzo di acquisto sostenuto dal donante. Altro caso in cui il costo storico del donante si trasferisce e va calcolato prima.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché sull’immobile si sbaglia? Primo: perché si guarda solo l’imposta di donazione (spesso zero) e ci si dimentica delle ipo-catastali, che zero non sono. Secondo: perché non si verificano i requisiti prima casa del donatario prima dell’atto. Terzo: perché non si pensa alla plusvalenza futura né al rischio di lesione di legittima degli altri figli.

Le conseguenze. La prima: si paga il 3% quando si poteva pagare 400 euro, per una dichiarazione non resa. La seconda: si dona la “prima casa” a un figlio che nel Comune ha già un’altra abitazione, perdendo l’agevolazione. La terza: si dona al figlio prediletto ledendo la legittima degli altri, preparando una causa di riduzione per il giorno dopo il funerale.

Espansione tecnica

Prima casa con più donatari o più immobili. Se c’è un solo immobile e più donatari, basta che la dichiarazione dei requisiti sia resa da almeno uno dei beneficiari in possesso, e l’agevolazione si estende automaticamente agli altri; se ci sono più immobili e più donatari, l’agevolazione spetta a ciascun donatario in possesso ma limitatamente a un immobile ciascuno. Donare a entrambi gli sposi la stessa casa con un solo coniuge in possesso dei requisiti può quindi salvare l’agevolazione per intero.

Il rischio che spaventava banche e acquirenti — ora ridimensionato. Per vent’anni l’immobile donato è stato difficile da vendere o ipotecare, perché i legittimari lesi potevano agire per la restituzione anche contro il terzo acquirente. La L. 182/2025 ha cambiato il quadro: è eliminata l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti; in caso di lesione di legittima l’erede ha diritto a un indennizzo economico dal donatario, non alla restituzione del bene. Resta, sul piano civilistico, il tema della collazione e della legittima tra i figli: va presidiato in atto.

VoceSenza prima casaCon prima casa
Imposta di donazione0 (sotto franchigia)0 (sotto franchigia)
Ipotecaria4.000 (2%)200 (fissa)
Catastale2.000 (1%)200 (fissa)
Bollo + tassa ipotecaria~320~320
Totale imposte (escluso notaio)~6.320~720

Il matrimonio non sposta una virgola di questa tabella. La sposta la prima casa.

6. Quote e aziende di famiglia: il vero sconto è l’art. 3 comma 4-ter TUS

Norma

Qui sta lo sconto vero. Non l’obnuziale. Non il matrimonio. Il passaggio di azienda e quote ai figli (e ora al coniuge) può essere completamente esente da imposta di donazione e successione. Lo dice l’art. 3, comma 4-ter, del TUS, riscritto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025.

Testo vigente: i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

Le condizioni, secche. Per le quote di società di capitali (art. 73 co. 1 lett. a TUIR), l’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1 c.c. o integrato un controllo già esistente. Controllo = maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. E i beneficiari devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione di impegno resa nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione.

La riforma 2024 ha allargato il perimetro su quattro fronti:

  • coniuge incluso espressamente tra i beneficiari;
  • esenzione anche quando si integra un controllo già esistente (non solo quando lo si acquisisce ex novo): superata l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia che negava il beneficio a chi già deteneva il 50%+1;
  • per le società di capitali non è più richiesta la prosecuzione dell’attività d’impresa: basta mantenere il controllo per 5 anni;
  • per le società di persone e le “altre quote”, basta mantenere la titolarità del diritto per 5 anni.

Commento del Partner

Questo è lo strumento. Quello vero. Quello che fa la differenza da centinaia di migliaia di euro, non l’atto col profumo di nozze. Se hai una holding di famiglia e passi ai figli le quote di controllo, con i requisiti del 4-ter non paghi imposta di donazione. Né il 4% sull’eccedenza. Niente. A prescindere dal valore: che la holding valga 2 milioni o 20, l’esenzione è piena, purché ci sia il controllo e lo si tenga 5 anni.

Confrontalo con l’obnuziale: la donazione obnuziale di quel pacchetto pagherebbe l’imposta ordinaria. Il 4-ter la azzera. Lo sconto sta nella struttura societaria e nel controllo, non nell’occasione conviviale.

Ma — e qui devo essere durissimo — l’esenzione dall’imposta di donazione non chiude la partita. La riapre da un’altra porta. Ricordi il cap. 2? Il costo fiscale per la futura plusvalenza. Quando le quote passano esenti ex 4-ter, salta l’aggancio al “valore dichiarato”. Per i titoli esenti da imposta di successione, l’art. 68 co. 6 TUIR dà comunque il valore normale alla data di apertura della successione. Ma in donazione no: anche esente, il donatario assume il costo del donante.

Tradotto in soldi: con il 4-ter risparmi l’imposta di donazione oggi, ma se hai donato quote a costo storico basso, hai consegnato al figlio la stessa plusvalenza-bomba del cap. 2. Hai vinto la prima battaglia e perso la guerra, se non l’hai calcolato.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché ci si ferma all’esenzione e non si guarda oltre? Primo: perché “non pago imposta di donazione” suona come vittoria piena. Secondo: perché il 4-ter è un’agevolazione sull’atto, e l’occhio si ferma sull’atto. Terzo: perché la plusvalenza è un problema di “domani”.

Le conseguenze. La prima: si esercita il 4-ter su quote a costo storico irrisorio, esenti oggi, ma con una plusvalenza latente enorme. La seconda: non si valuta se, prima della donazione esente, affrancare le quote — perché quel costo rivalutato, in donazione, si trasferisce al donatario e abbatte la plusvalenza futura. La terza: si dimentica il vincolo dei 5 anni. Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione e degli interessi.

Espansione tecnica

Caso da cantiere. Holding di famiglia, valore 5.000.000 euro, costo storico delle quote in capo al padre 50.000 euro. Padre dona al figlio, in occasione delle nozze, il pacchetto di controllo.

  1. Scenario A — donazione “semplice” senza 4-ter: imposta di donazione sul valore oltre franchigia (4%), più la plusvalenza-bomba futura.
  2. Scenario B — donazione con 4-ter: imposta di donazione zero. Ma il costo resta 50.000 euro. Vendita a 5 mln → plusvalenza ~4.950.000 → imposta (26%) ~1.287.000 euro.
  3. Scenario C — affrancamento + 4-ter: il padre prima affranca le quote portando il costo a 4.000.000 euro. Poi dona con il 4-ter: imposta di donazione zero. Il costo affrancato si trasferisce al figlio. Vendita a 5 mln → plusvalenza ~1.000.000 → imposta ~260.000 euro.

Lo scenario C, su questi numeri, può valere oltre un milione di euro di risparmio rispetto allo scenario B. Stesso 4-ter. Stessa esenzione di donazione. Cambia solo l’aver pensato prima al costo.

Il patto di famiglia: il veicolo che il 4-ter cita per primo

Una riga della norma che quasi nessuno legge fino in fondo: il 4-ter esenta i trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile. Non è un dettaglio. È il veicolo pensato apposta per il passaggio d’azienda.

Il patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le quote a uno o più discendenti, mettendo d’accordo in vita anche gli altri legittimari, che vengono liquidati. Serve a fare quello che la donazione secca non fa: blindare il passaggio contro le liti future tra fratelli. Chi prende l’azienda la prende davvero, e chi resta fuori è compensato adesso, non al funerale.

Per l’imprenditore con più figli e un solo erede “industriale” è spesso la mossa giusta: unisce l’esenzione del 4-ter alla pace familiare. Il matrimonio di quel figlio può essere l’occasione che fa partire il ragionamento — ma lo strumento è il patto, non l’obnuziale. Due cautele: la liquidazione degli altri legittimari ha una sua fiscalità da maneggiare (l’esenzione copre il trasferimento al discendente assegnatario, non automaticamente ogni attribuzione collaterale); e sul patto c’è stata una stagione di contrasti Cassazione/prassi, semplificata dalla riforma 2024 ma da costruire su misura.

Tre avvertenze. Primo: il 4-ter sulle holding pure e immobiliari è oggi più aperto (controllo di diritto, niente prosecuzione d’impresa), ma resta il tema dell’approccio look-through per le holding che detengono solo partecipazioni, su cui prassi e giurisprudenza non hanno detto l’ultima parola. Secondo: la convenienza dell’affrancamento dipende dall’aliquota sostitutiva pro tempore. Terzo: il vincolo quinquennale va presidiato per iscritto e monitorato. La decadenza non perdona.

7. Nuda proprietà e usufrutto: trasferire senza mollare il volante

Norma

Donare la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto è la mossa che permette al genitore di trasferire il bene mantenendone il godimento e il controllo finché è in vita. Alla morte dell’usufruttuario, la piena proprietà si consolida in capo al nudo proprietario automaticamente, senza alcun atto e senza imposta.

La meccanica fiscale: il valore della piena proprietà si divide tra usufrutto e nuda proprietà secondo l’età dell’usufruttuario. Più giovane è chi si riserva l’usufrutto, più vale l’usufrutto e meno vale la nuda proprietà; più è anziano, più vale la nuda proprietà. Il valore dell’usufrutto si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale e per il coefficiente per età (artt. 14 e 17 TUS).

Dato 2026 da fissare bene: il saggio legale è sceso all’1,60%, ma ai fini del calcolo si applica comunque un floor del 2,5%. Lo impone l’art. 17, comma 1-ter, del TUS introdotto dal D.Lgs. 139/2024: non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. Quindi i coefficienti 2026 sono ancorati al 2,5%, identici al 2024 e 2025. Serve a evitare che un tasso bassissimo gonfi a dismisura il valore della nuda proprietà e quindi l’imposta.

Commento del Partner

Questo è lo strumento del “trasferisco ma non mollo”. E ha due vantaggi che vanno tenuti distinti, perché il cliente li confonde.

Primo vantaggio, fiscale: doni la nuda proprietà, non la piena. La base imponibile è ridotta. Se ti riservi l’usufrutto a 65 anni, doni una nuda proprietà che vale una frazione del bene — il resto (l’usufrutto) resta a te e non sconta imposta di trasferimento ora. E quando muori, l’usufrutto si spegne e il figlio diventa pieno proprietario senza pagare nulla su quel consolidamento. È il punto che rende la riserva di usufrutto così efficiente: la parte che ti tieni non torna mai a tassazione.

Secondo vantaggio, di controllo: finché vivi, il bene lo godi tu. Incassi gli affitti, abiti la casa, voti in assemblea se è una quota con usufrutto. Hai trasferito la titolarità futura senza spogliarti del potere oggi. Per l’imprenditore che vuole “sistemare” ma non vuole consegnare le chiavi a un figlio appena sposato, è esattamente la misura giusta.

Ma attenzione al coacervo donativo (cap. 4): quella nuda proprietà che doni oggi al valore ridotto, se domani fai un’altra donazione allo stesso figlio, si riunisce fittiziamente. E al momento della riunione, se l’usufrutto si è consolidato, la donazione pregressa pesa al valore della piena proprietà, non a quello ridotto di quando l’hai fatta. Il cliente ricorda “gli ho dato poco”. Il Fisco ricostruisce “ti pesa pieno”.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché non si usa di più, o si usa male? Primo: perché il cliente pensa “donare” = “perdere”, e non sa che con la riserva di usufrutto trasferisce la titolarità mantenendo il godimento. Secondo: perché non calcola che la nuda proprietà oggi ridotta pesa pieno domani nel coacervo. Terzo: perché ignora il tema del costo fiscale futuro anche qui: alla vendita, il nudo proprietario diventato pieno per consolidamento si porta dietro la storia fiscale dell’attribuzione originaria.

Le conseguenze. La prima: si rinuncia a uno strumento elegante per paura di “regalare troppo presto”. La seconda: si fa la riserva di usufrutto senza coordinarla con le donazioni successive, e il coacervo presenta il conto. La terza: ci si dimentica che l’usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento tra i coniugi ha effetti civilistici e fiscali precisi, da scrivere in atto, non da improvvisare.

Espansione tecnica

Caso. Padre 65 anni, immobile valore 500.000 euro. Dona al figlio la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto vitalizio. Con il coefficiente per la fascia 63-66 anni (saggio 2,5%), l’usufrutto vale il 45% e la nuda proprietà il 55% del valore: nuda proprietà donata = 275.000 euro. È questa la base imponibile della donazione, non i 500.000.

Se il figlio è in linea retta e sotto franchigia: imposta di donazione zero su 275.000. Ipo-catastali sui 275.000 (o fisse 200+200 se prima casa). Alla morte del padre, il figlio diventa pieno proprietario dei 500.000 (e di quanto nel frattempo vale l’immobile) senza un euro di imposta sul consolidamento.

L’usufrutto congiuntivo con accrescimento tra i coniugi merita una riga: marito e moglie si riservano l’usufrutto con la clausola che, alla morte del primo, l’intero usufrutto si accresca al superstite. Civilisticamente protegge il coniuge che resta; fiscalmente va costruito con attenzione, perché incide sul momento e sul valore del consolidamento in capo al figlio.

Tre cautele. Primo: i coefficienti 2026 sono fermi al floor 2,5% — non farti ingannare dal saggio all’1,60%. Secondo: la riserva di usufrutto riduce la base oggi, ma il bene rientra pieno nel coacervo a consolidamento avvenuto. Terzo: coordina sempre con il costo fiscale del cap. 2, perché il consolidamento non azzera la storia fiscale del bene ai fini di una futura plusvalenza.

8. Società semplice e società di persone: contenitore, regole e protezione

Norma

Finora abbiamo parlato di cosa trasferire. Ora parliamo di dentro cosa. Perché spesso la mossa intelligente non è donare il bene nudo, ma donare quote di un contenitore che tiene insieme il patrimonio e ne governa le regole.

La società semplice (art. 2251 c.c.) è il contenitore più usato per il patrimonio non commerciale: immobili non d’impresa, partecipazioni, liquidità. Non può svolgere attività commerciale, ma proprio per questo è leggera, trasparente fiscalmente, e permette di intestare a un solo soggetto giuridico beni eterogenei, dettando nello statuto le regole di governo, di entrata e di uscita dei soci. Le società di persone in genere (s.n.c., s.a.s.) e la holding di famiglia (spesso una s.r.l.) sono gli altri contenitori, con gradi diversi di protezione, governance e trattamento fiscale.

Commento del Partner

Il senso è questo: invece di donare ai figli dieci immobili e tre partecipazioni — creando dieci comproprietà litigiose e tre liti in assemblea — conferisci tutto in un contenitore e doni quote del contenitore. Così trasferisci valore mantenendo l’unità di gestione e scrivendo nello statuto chi comanda, chi può vendere, cosa succede se un figlio vuole uscire o se un genero entra per via di matrimonio.

E qui il legame con il nostro tema. Il matrimonio del figlio è il momento in cui la famiglia si allarga, ed entra un soggetto nuovo. La domanda vera non è “cosa regalo al figlio per le nozze”, ma “come tengo il patrimonio di famiglia coeso e protetto anche rispetto a un matrimonio che, statisticamente, in un caso su tre finisce”. Il contenitore risponde: doni quote, non beni; governi con lo statuto, non con la speranza.

Sul piano della protezione bisogna però essere onesti e non vendere fumo. La società semplice e le società di persone non sono uno scudo invalicabile contro i creditori. Offrono separazione e regole, non impermeabilità assoluta. Chi promette “blindatura totale” racconta una favola. Il valore vero è organizzativo e di governance. La protezione è un effetto, robusto ma non assoluto, non il fine pubblicitario. E anche qui conta il costo fiscale: conferire beni in un contenitore ha effetti fiscali propri (sui beni conferiti, sul valore delle quote, sulle plusvalenze latenti). Va calcolato prima.

Regola del “Ma perché?”

Ma perché l’imprenditore non struttura? Primo: perché donare il bene singolo è più intuitivo che ragionare su un contenitore. Secondo: perché “fare una società per gli immobili di famiglia” suona complicato e costoso. Terzo: perché crede alle due leggende opposte — o che la società semplice sia una cassaforte impenetrabile, o che non serva a niente.

Le conseguenze. La prima: dona beni sparsi, crea comproprietà tra fratelli e prepara le liti. La seconda: non scrive regole, e al primo disaccordo (o al primo divorzio) il patrimonio si frammenta. La terza: struttura male, senza calcolare gli effetti fiscali del conferimento, e si ritrova un problema cristallizzato.

Espansione tecnica

Schema tipico ben fatto: i genitori conferiscono in una società semplice gli immobili di famiglia e le partecipazioni non di controllo; lo statuto attribuisce loro l’amministrazione e poteri rafforzati finché in vita; ai figli viene donata la nuda proprietà delle quote (cap. 7), con usufrutto riservato ai genitori. Risultato combinato: unità di gestione, controllo ai genitori, titolarità futura ai figli, base imponibile della donazione ridotta dall’usufrutto, consolidamento esente alla morte.

Quando in gioco c’è un’azienda vera o quote di controllo, il contenitore diventa la holding di famiglia, e lì si innesta il 4-ter (cap. 6): si dona il controllo della holding ai discendenti in esenzione, mantenendolo per cinque anni, e si valuta l’affrancamento per non trasferire una plusvalenza-bomba.

Tre cautele. Primo: la scelta del contenitore (società semplice vs s.r.l. holding) dipende dalla natura dei beni e dagli obiettivi — non è una taglia unica. Secondo: il conferimento ha una sua fiscalità, da calcolare. Terzo: la protezione patrimoniale è reale ma non assoluta; va costruita per tempo e in buona fede, perché gli atti fatti quando i guai sono già in vista si rivoltano contro chi li ha fatti.

9. Visto in Studio

Due casi reali (anonimizzati), perché la teoria si capisce sui numeri e sul timing.

Caso 1 — Il quadro “tanto per me è niente”. Imprenditore, patrimonio oltre 20 milioni. In occasione delle nozze della figlia vuole donarle un dipinto d’autore stimato 480.000 euro, senza atto, convinto che “per uno come me è modico, quindi esente”. Lo fermiamo: opera di pregio, il test oggettivo della modicità non si supera con la ricchezza del donante (cap. 1). Donazione manuale nulla per difetto di forma. Rifatta per atto pubblico. Esito fiscale: imposta di donazione zero lo stesso — ma per la franchigia da un milione in linea retta, non per la “modicità”. Stessa esenzione di fatto, fondamento opposto, atto che regge. Lezione: il matrimonio non rende modico il capolavoro; la franchigia, sì, lo copre — fino al milione.

Caso 2 — Le quote donate “per sistemare”, e la plusvalenza che esplode. Padre dona al figlio, in vista delle nozze, quote di controllo della holding di famiglia (valore 5.000.000, costo storico 50.000), applicando il 4-ter: imposta di donazione zero. Vittoria apparente. Tre anni dopo arriva un fondo che vuole comprare. Il figlio vende a 5 milioni e scopre la plusvalenza: ~4.950.000, imposta ~1.287.000 euro. Se avessimo calcolato prima (cap. 2 e 6), il padre avrebbe affrancato le quote prima di donare, portando il costo a ridosso del valore: stessa esenzione 4-ter sulla donazione, ma plusvalenza alla vendita abbattuta di oltre un milione. Lezione: il problema non era quanto pagava il padre nel donare. Era quanto avrebbe pagato il figlio nel vendere. Il timing e l’affrancamento hanno cambiato il conto di sette cifre.

10. Domande sporche (quelle che ci fanno davvero in studio)

  1. “La donazione di matrimonio è esente, vero?” No. È esente la spesa di nozze ordinaria (art. 742) e la liberalità d’uso modesta. La donazione obnuziale di patrimonio (art. 785) è tassata come una donazione qualunque.
  2. “Sono ricco, regalare una casa per me è normale: è modico?” No. L’immobile è escluso a monte dalla modicità: non è spesa di nozze né bene mobile. Paghi la donazione ordinaria (o zero se sotto franchigia, ma per la franchigia, non per le nozze).
  3. “E un quadro importante?” È bene mobile, ma se è di pregio il test oggettivo lo esclude dalla modicità a prescindere dalla tua ricchezza. Atto pubblico e franchigia, oppure nullità.
  4. “Donare adesso o lasciare in successione?” Dipende dal costo fiscale futuro. Per beni a forte plusvalenza latente, la successione dà uno step-up che la donazione non dà (art. 68 co. 6). Va calcolato, non deciso a sentimento.
  5. “Mi conviene affrancare prima di donare?” Spesso sì, se le quote hanno costo storico basso e una vendita futura è plausibile: il costo affrancato si trasferisce al donatario e abbatte la plusvalenza. È un calcolo, dipende dall’aliquota sostitutiva pro tempore.
  6. “Il 4-ter mi salva davvero o sposta solo il problema?” Ti salva l’imposta di donazione oggi. Ma se doni quote a costo storico basso, sposti il problema sulla plusvalenza futura del figlio. Salvezza piena solo se incroci 4-ter e affrancamento.
  7. “Ho già donato a mio figlio dieci anni fa, ma poco. Conta?” Conta. Coacervo donativo (art. 57): erode la franchigia di donazione di oggi. E se era nuda proprietà ormai consolidata, pesa al valore pieno, non a quello ridotto di allora.
  8. “Ho sentito che il coacervo è stato abolito.” Quale? Il successorio sì (le donazioni in vita non erodono più la franchigia di successione). Il donativo no: vivo e operante sulle franchigie di donazione.
  9. “Se dono casa a entrambi gli sposi ma uno solo ha i requisiti prima casa?” Con un solo immobile e più donatari, basta che la dichiarazione la renda uno dei beneficiari in possesso: l’agevolazione si estende. Da scrivere correttamente in atto.
  10. “Posso donare adesso senza bruciare quello che lascerò in eredità?” Sì. Dopo la riforma 2024 le due franchigie (donazione e successione) sono autonome e non si cumulano. Quello che doni oggi non erode la franchigia successoria di domani.
  11. “La donazione obnuziale, allora, non serve a niente?” Serve, ma sul piano civilistico: non richiede accettazione, non si revoca per ingratitudine né per sopravvenienza di figli (art. 805), cade se il matrimonio non si celebra. È stabilità dell’atto, non sconto fiscale.
  12. “Vale per le unioni civili?” L’art. 785 parla di “matrimonio”. L’estensione alle unioni civili (L. 76/2016) va argomentata e verificata caso per caso: terreno su cui non si va a memoria, si scrive l’atto con prudenza.

11. Fonti utilizzate

  • Codice civile: artt. 742 (spese di nozze), 783 (donazioni di modico valore), 782 (forma), 785 (donazione obnuziale), 805 (irrevocabilità), 768-bis ss. (patto di famiglia), 2247-2251 (società).
  • D.Lgs. 346/1990 (TUS): art. 1 co. 4 (esclusioni: artt. 742, 770 co. 2, 783 c.c.); art. 3 co. 4-ter (testo riscritto dal D.Lgs. 139/2024); artt. 14, 16, 17 (valori, partecipazioni, usufrutto); art. 56 (franchigie); art. 57 (coacervo donativo); art. 8 co. 4 (coacervo successorio, abrogato).
  • D.Lgs. 139/2024: riforma imposte indirette; abrogazione espressa coacervo successorio dal 1° gennaio 2025; floor 2,5% coefficienti usufrutto (art. 17 co. 1-ter TUS).
  • TUIR (DPR 917/1986): art. 68 co. 6 (costo fiscale partecipazioni: valore di successione vs costo del donante).
  • D.Lgs. 347/1990: imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), misura fissa 200+200 con prima casa; L. 342/2000 art. 69 per la misura fissa.
  • Prassi e giurisprudenza: Cass. 24940/2016 → orientamento costante fino a Cass. 17623/2022 (coacervo successorio implicitamente abrogato); Circolare AdE 29/E del 19 ottobre 2023 (superamento della 3/E/2008); Risposta a interpello AdE 675/2021 (titoli esenti e territorialità); Trib. Palermo 28 agosto 2007 e Cassazione (modicità delle opere d’arte / collezioni).
  • Saggio legale e coefficienti: DM 10 dicembre 2025 (saggio all’1,60% dal 2026); decreto MEF 24 dicembre 2025 (coefficienti usufrutto 2026, ancorati al floor 2,5%).
  • L. 182/2025: eliminazione dell’azione di restituzione contro i terzi acquirenti di immobili donati.

Riferimenti aggiornati a giugno 2026. Su norme di recentissima introduzione — in particolare L. 182/2025 e prassi sul 4-ter post-riforma — verificare la vigenza e l’evoluzione interpretativa al momento dell’atto.

12. Cosa fare domattina

Sei punti operativi. Niente filosofia.

  1. Smetti di cercare lo sconto nell’occasione. Il matrimonio non rende esente niente che non lo sarebbe già il giorno prima. Lo strumento non è l’obnuziale: sono franchigia, 4-ter, prima casa, usufrutto, contenitore e costo fiscale. L’occasione è solo la data sul calendario.
  2. Prima di donare quote o aziende, calcola la plusvalenza di domani. Recupera il costo storico delle partecipazioni del donante. Se è basso e una vendita futura è anche solo possibile, valuta l’affrancamento prima della donazione. È la mossa che vale più di tutta l’imposta di donazione messa insieme.
  3. Verifica le donazioni pregresse a ciascun figlio. Il coacervo donativo è vivo: la franchigia di oggi è erosa da quello che hai già dato. E le donazioni 2001-2006 vanno escluse. Mettilo nero su carta prima dell’atto, non dopo.
  4. Sull’immobile, controlla i requisiti prima casa del donatario prima di firmare. È la differenza tra 400 e migliaia di euro di ipo-catastali. E dichiara il valore catastale per blindarti dall’accertamento (art. 34 co. 5).
  5. Pensa al contenitore, non al bene singolo. Se il patrimonio è fatto di più immobili e partecipazioni, valuta una società semplice o una holding: doni quote, governi con lo statuto, tieni il patrimonio coeso anche di fronte all’allargamento della famiglia. Con la riserva di usufrutto trasferisci senza mollare il volante.
  6. Metti tutto allo stesso tavolo, una volta sola. Donazione, successione, plusvalenza, usufrutto, coacervo e protezione si parlano tra loro. Il danno nasce quando li guardi a uno a uno, in momenti diversi, con professionisti diversi. La pianificazione patrimoniale seria è esattamente l’atto di metterli insieme prima che lo faccia il Fisco.

Come diciamo in SDBA: i soldi è tanto difficile farli, quanto facile farseli portare via. Per farli serve un bravo commercialista ordinario. Per mantenerli nel tempo e trasferirli in sicurezza, ci vuole quello straordinario.

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