TRUST, tassazione in entrata per nati e nascituri: ciò che si può fare davvero (e ciò che nessuno dice)

C’è un tema, nel mondo dei trust, che divide: la tassazione in entrata.
Per alcuni è un’opportunità straordinaria, una finestra fiscale che permette di riorganizzare un patrimonio familiare sfruttando le franchigie e costruendo una regia dinastica stabile.
Per altri è un terreno minato, dove ogni parola in un atto può far nascere o far saltare l’imposta. Per chi lavora con famiglie imprenditoriali, non è né l’uno né l’altro: è uno strumento da maneggiare con cura chirurgica.

Su questo sfondo si colloca una delle domande che più spesso mi vengono poste negli ultimi anni — perché le famiglie si allargano, i patrimoni crescono, le esigenze cambiano:

È possibile strutturare oggi un trust che applichi la tassazione in entrata per i figli e i nipoti già nati e, allo stesso tempo, “tenere da parte” qualcosa per i discendenti futuri, in modo da utilizzare la franchigia quando verranno al mondo?

La frase fa sorridere molti notai, e spesso irrita qualche funzionario dell’Agenzia.
Ma la verità è che la domanda è legittima.
E, soprattutto, ha una risposta.

Solo che non è una risposta da manuale.

Una premessa necessaria: quello che la Cassazione ha davvero detto

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo quando c’è un arricchimento effettivo del beneficiario, non quando il bene entra nel trust.

È un punto di svolta.
Chi lavora nella pratica sa che, fino a quel momento, l’idea che il semplice conferimento nel trust fosse tassabile aveva creato più confusione che certezze. Da allora, il principio è diventato chiaro:

  • il trustee non si arricchisce,
  • il trust non è un soggetto dotato di capacità contributiva,
  • il beneficiario sì, ma solo quando riceve un bene in modo stabile e definitivo.

Questo ha conseguenze enormi.
Non solo per i trust in essere, ma per quelli da costruire.

Tassazione in entrata, sì. Ma solo per chi esiste.

Partiamo da una verità semplice: non si può tassare chi non esiste.
Se un soggetto non è venuto al mondo, non ha né soggettività, né capacità contributiva, né un rapporto di parentela “rilevabile”. È per questo che i nascituri non possono essere beneficiari “determinati” né “determinabili” in senso fiscale.

E infatti non possono assorbire una franchigia oggi.
Non possono far scattare un’imposta oggi.
Non possono essere “tassati in anticipo”.

Questo chiarisce perché non esiste la tassazione in entrata per i nascituri oggi.

Ma — ed è qui che la maggior parte dei non addetti ai lavori cade nel tranello — la tassazione in entrata per i nascituri esiste eccome, semplicemente si applica quando il nato viene al mondo e riceve un bene.

È un nuovo presupposto impositivo. Non un differimento di quello vecchio.
Non si posticipa nulla: si crea ex novo l’imposta.

I trust non sono tutti uguali: un punto che spesso viene ignorato

Chi legge giurisprudenza sa che i giudici parlano di trust in modo apparentemente uniforme, ma nella pratica non esiste “il” trust: esistono decine di varianti, soggette a interpretazioni diverse a seconda di:

  • quanto è ampio il potere del trustee,
  • se c’è un guardiano,
  • se i beneficiari sono attuali, futuri o condizionati,
  • se si tratta di un trust interno o di un trust con elementi di internazionalità.

Questa è una delle ragioni per cui la materia non è mai completamente “certa”.
Ed è anche il motivo per cui l’atto istitutivo è più importante di qualsiasi sentenza.

Un notaio esperto lo sa: la frase sbagliata, messa nel punto sbagliato, costa un accertamento.
E a quel punto non basterà citare la Cassazione.

La domanda che interessa davvero: cosa possiamo fare con nati e nascituri?

Arriviamo al caso concreto che le famiglie si pongono e che ho visto in decine di tavoli tecnici:

Una famiglia ha 12 milioni di patrimonio.
Ha due figli e cinque nipoti già nati.
Vuole però destinare qualcosa anche ai futuri discendenti.
Come si struttura il trust?

La soluzione “teorica” è semplice.
Quella pratica richiede delicatezza.

In linea generale, si procede così:

1) Trust A – Beneficiari determinati (figli e nipoti già nati)

Questo trust ha un pregio:
i beneficiari esistono, hanno un rapporto di parentela definito, e possono utilizzare la franchigia di 1 milione a testa.

Se il patrimonio conferito è entro le franchigie complessive, la tassazione in entrata è pari a zero.

E si ottiene un altro vantaggio spesso sottovalutato:
il valore conferito diventa il costo fiscale dei beneficiari, riducendo le plusvalenze future.

2) Trust B – Beneficiari non determinati (i nascituri)

Qui le cose cambiano.
Non essendoci beneficiari oggi, non c’è tassazione in entrata.
E nonostante le fantasiose teorie lette qua e là, è impossibile far valere la franchigia ora.

Il trust resta neutro.
Quando nascerà un nuovo discendente, scatterà un nuovo presupposto impositivo:
attribuzione + nascita = tassazione in entrata a favore del neonato.

È una delle poche situazioni in cui la tassazione in entrata avviene “nel futuro”, ma non perché sia stata differita: semplicemente perché prima non poteva esistere.

Un’alternativa elegante: la fiduciaria

Un’altra soluzione che funziona molto bene nella pratica — e che viene usata nei family office — è l’interposizione di una fiduciaria.

Funziona così:

  1. Il disponente conferisce, ad esempio, 5 milioni alla fiduciaria.
  2. La fiduciaria li gestisce e li segrega.
  3. Nell’atto fiduciario viene scritto che, alla nascita di un discendente, la fiduciaria attribuirà 1 milione al nuovo nato o al trust istituito in suo favore.
  4. Nel momento della nascita, quel milione viene trasferito e si applica la tassazione in entrata (4% + franchigia 1 milione → quasi sempre imposta zero).

In questo schema non si anticipa nulla.
Si programma.
E si lascia che il diritto tributario faccia il suo corso.

È un modo per essere prudenti, eleganti e tecnicamente inattaccabili.

Le certezze non esistono. Ma ci sono soluzioni migliori di altre.

Un punto che va sempre detto ai clienti — e su cui Gemini ha ragione nel commento — è che in Italia la certezza fiscale non è mai assoluta.

Nemmeno quando la Cassazione sembra aver parlato chiaro.

Nemmeno quando la prassi è allineata.

La materia dei trust è scivolosa perché si gioca sul terreno dell’intenzione, della funzione, dell’effetto pratico. Due trust che sulla carta sembrano identici possono essere considerati in modo diverso perché cambia un dettaglio, una clausola, un ruolo. Per questo dire che una soluzione è “blindata” è imprudente.

Si può dire che è “solida”.

Che è “difendibile”.

Che è “coerente con lo stato dell’arte”.

E che — cosa fondamentale — è scritta bene.

Nella fiscalità dei trust, il diritto è importante. Ma il testo dell’atto conta di più.

Le domande che ricevo sempre (e le risposte che nessuno dà mai)

“Possiamo tassare in entrata oggi anche per i nascituri?“

No. E va bene così: alla nascita si userà la loro franchigia.

“Possiamo garantire che verranno tassati in entrata alla nascita?”

Sì, se lo schema è costruito correttamente.

Non è magia, è tecnica.

“E se i nascituri non arrivano mai?”

Il patrimonio resta segregato, disponibile per altre scelte.

Il trust non esplode.

“E se nascono in tanti?”

Tanti quanti nasceranno, tante franchigie saranno disponibili.

“La Cassazione sarà sempre così?”

È improbabile che torni indietro, ma il diritto tributario italiano è mobile.
È sempre prudente strutturare soluzioni flessibili.

Considerazioni finali

In un Paese in cui ogni anno si discute se reintrodurre una nuova imposta patrimoniale, la tassazione in entrata nei trust è un tema che va trattato con sobrietà e con precisione.
Il legislatore tace, la prassi si muove piano, ma la giurisprudenza ha offerto una cornice chiara:
si tassa dove c’è capacità contributiva, e la capacità contributiva nasce solo quando un beneficiario riceve un vantaggio reale.

Dentro questa cornice si può costruire molto.
Si possono proteggere famiglie, aziende, patrimoni affettivi.
Si possono gestire conflitti generazionali.
Si può includere chi nascerà domani senza penalizzare chi esiste oggi.

Ma serve mestiere.
Serve occhio.
Serve pazienza.

E — come dico spesso ai clienti — non basta conoscere il trust: bisogna saperlo scrivere.

Fonti essenziali (in forma sobria, non “accademica”)

  • Cass. SS.UU. 21614/2021
  • Cass. 8082/2020
  • Cass. 13883/2022
  • Circolare AE 48/E/2007
  • Ris. AE 34/E/2015
  • Risposte a interpello 371/2019, 506/2020
  • Convenzione dell’Aja 1985
  • Fantozzi, Diritto Tributario
  • Gallo, La fiscalità dei trust

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