Mi hanno pignorato il conto: cosa rischio subito?
Rischi il blocco delle somme disponibili, l’impossibilità di usare liquidità già presente sul conto e, se sei un imprenditore, un problema immediato su fornitori, F24, stipendi, rate e continuità operativa.
Il pignoramento è sostanzialmente un vincolo esecutivo su denaro già disponibile o su somme che la banca deve al correntista.
Il meccanismo ordinario è il pignoramento presso terzi, disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c.: il creditore notifica l’atto al debitore e alla banca, che diventa il “terzo pignorato”. Da quel momento, la banca deve vincolare le somme nei limiti indicati dall’atto e secondo le regole dell’esecuzione. L’art. 543 c.p.c. prevede infatti che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi si esegua mediante atto notificato al terzo e al debitore.
Cos’è il pignoramento del conto corrente
Il conto corrente può essere pignorato?
Sì. Per la legge, il saldo sul conto è un credito del correntista verso la banca.
Il denaro sul conto non viene “preso” materialmente dal cassetto del debitore. Tecnicamente, il debitore vanta un credito verso l’istituto bancario, e quel credito può essere aggredito.
Nel pignoramento ordinario, il creditore agisce sulla banca come terzo. La banca deve dichiarare quali somme sono disponibili e vincolarle fino all’assegnazione o alla definizione della procedura.
Per chi usa il conto per lavorare, il problema non è solo il debito. È il blocco della cassa.
Cosa succede dopo la notifica di pignoramento
Il conto viene bloccato subito?
Di fatto sì: la banca vincola le somme presenti nei limiti dell’atto notificato.
Dopo la notifica, la banca non può comportarsi come se nulla fosse. Deve bloccare le somme pignorate e rendere la dichiarazione del terzo, cioè comunicare se esistono somme dovute al debitore e in quale misura.
Attenzione: blocco non significa sempre assegnazione immediata al creditore.
Nel pignoramento ordinario, tra vincolo e assegnazione c’è una fase procedurale. Nel frattempo, però, il debitore può già subire il danno pratico: carta inutilizzabile, bonifici respinti, pagamenti bloccati, linee operative compromesse.
La prima cosa da capire è quindi la natura del pignoramento:
- ordinario, ex art. 543 c.p.c.;
- esattoriale, ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973;
- su conto personale;
- su conto aziendale;
- su conto cointestato;
- su conto alimentato da stipendio, pensione o altre somme protette.
Senza questa distinzione, si ragiona al buio.
Quanto possono prendere dal conto pignorato?
Possono pignorare tutto il saldo?
Dipende dalla natura delle somme presenti sul conto.
- Se sul conto ci sono somme ordinarie, il pignoramento può colpire il saldo disponibile fino a concorrenza del credito, oltre spese e accessori indicati nell’atto.
- Se invece il conto contiene stipendio, pensione o indennità assimilate, entrano in gioco i limiti dell’art. 545 c.p.c., che disciplina i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e indennità.
Bisogna comunque dimostrare la provenienza delle somme, la data di accredito, la natura del credito e l’eventuale commistione con altri incassi.
Un conto dove confluiscono stipendio, bonifici familiari, incassi professionali, rimborsi, canoni o utili crea un problema probatorio. E il problema probatorio diventa problema difensivo.
Lo stipendio accreditato sul conto è pignorabile?
Sì, ma l’art. 545 c.p.c. distingue tra somme già accreditate e accrediti successivi. Per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, l’art. 545 c.p.c. prevede limiti specifici.
Lo stipendio accreditato mantiene infatti delle protezioni, ma non diventa automaticamente immune.
La pensione accreditata sul conto può essere pignorata?
Sì, ma anche questa con limiti protettivi.
L’art. 545 c.p.c. prevede che le somme dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge.
Anche qui conta la data: una cosa è la pensione già accreditata sul conto prima del pignoramento. Un’altra è la pensione che arriva dopo.
Un conto cointestato può essere pignorato per debiti di uno solo?
Sì, ma il problema diventa individuare la quota riferibile al debitore.
Se uno dei cointestatari ha debiti, il creditore può aggredire il rapporto. Di regola si pone il tema della quota del debitore, spesso presunta pari alla metà in caso di due cointestatari, salvo prova contraria.
Il rischio pratico è che il blocco colpisca l’operatività del conto anche quando parte delle somme appartiene all’altro cointestatario.
La difesa passa dalla prova della provenienza delle somme. Se i soldi appartengono al cointestatario non debitore, bisogna dimostrarlo con documenti bancari, causali, accrediti, contratti, buste paga, pensioni o atti di provenienza.
Approfondisci altri casi specifici qui: Pignoramento del conto: se non trascritto, la banca deve liberare le somme e il conto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare il conto senza passare dal giudice?
Sì. L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 consente il pignoramento diretto dei crediti verso terzi.
Il pignoramento esattoriale è più rapido del pignoramento ordinario.
L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi possa contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme dovute, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Tradotto: la banca può ricevere un ordine diretto di pagamento.
Qui bisogna controllare gli atti presupposti:
- cartella di pagamento;
- avviso di accertamento esecutivo;
- intimazione di pagamento;
- notifica;
- termini;
- prescrizione;
- eventuali sospensioni;
- rateazioni decadute o attive.
L’art. 50 D.P.R. 602/1973 prevede che il concessionario proceda a espropriazione forzata dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella; se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un’intimazione ad adempiere.
Questo è un punto da controllare subito. Se manca un atto presupposto, se la notifica è viziata o se il credito è prescritto, la difesa cambia. Approfondisci qui: Vizio di notifica del pignoramento.
Come si sblocca un conto pignorato?
Non esiste una risposta unica: dipende da creditore, procedura, natura delle somme e vizi dell’atto.
Le strade possibili sono:
- pagamento;
- rateazione;
- saldo e stralcio;
- accordo con il creditore;
- istanza di sospensione;
- opposizione all’esecuzione;
- opposizione agli atti esecutivi;
- contestazione dei limiti di pignorabilità;
- svincolo delle somme impignorabili o pignorate oltre soglia.
La banca non è il difensore del debitore. La banca esegue il vincolo. Per sbloccare il conto serve intervenire sulla procedura, sul creditore o sul giudice, a seconda del caso.
Quando si può fare opposizione al pignoramento?
Quando si contesta il diritto del creditore a procedere o la regolarità degli atti.
I riferimenti principali sono:
- Art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. serve quando si contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata: debito inesistente, credito prescritto, titolo inefficace, pagamento già avvenuto, mancanza del diritto di agire.
- Art. 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda invece i vizi formali degli atti: notifica irregolare, errori nell’atto di pignoramento, violazioni procedurali. Nei casi applicabili, il termine è stretto: 20 giorni.
Nel pignoramento del conto corrente vanno verificati anche:
- superamento dei limiti dell’art. 545 c.p.c.;
- pignoramento di somme protette;
- errori sull’importo;
- notifica del titolo e del precetto;
- cartelle o intimazioni mai ricevute;
- pignoramento di somme appartenenti a cointestatari non debitori;
- doppie procedure sullo stesso credito.
Non ogni pignoramento si oppone. Alcuni si gestiscono meglio con definizione, rateazione o accordo. Ma se ci sono vizi, bisogna agire subito.
Per esempio:
- Senza iscrizione a ruolo entro 30 giorni, il pignoramento decade automaticamente. Approfondisci qui: Pignoramento del conto: se non trascritto, la banca deve liberare le somme e il conto
- La mancata notifica o il vizio di notifica comporta la possibilità di opposizione da parte del debitore. Approfondisci qui: Vizio di notifica del pignoramento.
La prima difesa è documentale.
Senza estratti conto, notifiche, titoli, cartelle, precetti, causali e date di accredito, si discute a vuoto.
Serve assistenza legale e fiscale quando il pignoramento colpisce:
- conto aziendale;
- conto professionale;
- conto con stipendio o pensione;
- conto cointestato;
- liquidità necessaria per stipendi, fornitori, rate, mutui o imposte;
- somme potenzialmente impignorabili;
- debiti fiscali o cartelle esattoriali;
- situazioni con più creditori.
Il lavoro tecnico è doppio: da un lato bisogna leggere la procedura esecutiva; dall’altro bisogna valutare la posizione debitoria complessiva: debiti privati, fiscali, bancari, contributivi, rateazioni, atti già notificati, prescrizioni, procedure pendenti.
Se il pignoramento è solo il sintomo, intervenire solo sul conto non basta.
Cosa fare subito se ti hanno pignorato il conto
- Recupera atto di pignoramento, titolo, precetto, cartella o intimazione.
- Identifica creditore, importo richiesto e banca terza pignorata.
- Verifica se è pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. o esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
- Scarica subito estratti conto degli ultimi 6 mesi.
- Isola stipendio, pensione, indennità o somme protette ex art. 545 c.p.c.
- Controlla notifiche, prescrizione, importi, limiti di pignorabilità e atti presupposti.
- Se ci sono vizi, valuta opposizione ex art. 615 c.p.c. o art. 617 c.p.c.
- Se il debito è dovuto, valuta pagamento, rateazione, saldo e stralcio o accordo con il creditore.
- Se il conto è cointestato, documenta subito la provenienza delle somme dell’altro cointestatario.
- Non aspettare la banca: la banca blocca, non difende. Per assistenza legale e fiscale competente, rivolgiti ad SDBA Benefit.



